Cassazione Penale, Ordinanza n. 04929/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva escluso le attenuanti richieste, resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo due motivi. Con il primo contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., sostenendo che la decisione di merito fosse ingiustificata. Con il secondo lamentava la mancata concessione della speciale attenuante del fatto di lieve entità, invocata in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già svolte in appello e quindi generico; ha inoltre osservato che il secondo motivo era inammissibile perché la questione non risultava essere stata devoluta al giudice di appello con specifici motivi aggiunti o nelle conclusioni, né risultava dedotta in modo specifico nel ricorso del coimputato.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata sulla base del valore del bene sottratto e delle concrete modalità della condotta; tale valutazione di merito non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 86/2024
La speciale attenuante del fatto di lieve entità richiamata dal ricorrente viene considerata solo nei limiti di una deduzione rituale già proposta nel giudizio di appello; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo pedissequo le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla mancata concessione di una circostanza attenuante è inammissibile quando non individua specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito e mira solo a sostituire la valutazione del giudice di appello con una diversa lettura dei fatti.
- Una circostanza attenuante sopravvenuta o comunque deducibile in appello deve essere prospettata nel giudizio di secondo grado con motivi aggiunti o nelle conclusioni; se non lo è stata, la sua deduzione per la prima volta in cassazione è preclusa.
- La valutazione del giudice di merito sul diniego di una attenuante fondata sul valore del bene e sulle modalità concrete della condotta è insindacabile in cassazione quando non presenti manifeste illogicità.
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