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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28647/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale nel quale un'autovettura, condotta da un terzo, ha investito e ucciso un cavallo di proprietà della ricorrente. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria e condannato la proprietaria del veicolo e l'assicuratore al pagamento del danno. In appello, il Tribunale ha invece riformato la decisione, ritenendo che la condotta del conducente fosse stata tenuta "per necessità" al fine di evitare l'impatto con altra vettura proveniente dal senso opposto, escludendo così la configurabilità dei reati richiamati dalla danneggiata e applicando il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., con conseguente prescrizione del credito risarcitorio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2947, comma 3, c.c. e dell'art. 54 c.p., oltre a vizi motivazionali, contestando la qualificazione giuridica e fattuale del sinistro; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 638 e 544 c.p. in relazione all'art. 2947, comma 3, c.c., sostenendo che la fattispecie integrasse un illecito penale e dunque un più lungo termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse una valutazione di fatto sulle modalità del sinistro, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché presupponeva la sussistenza di reati esclusi motivatamente dal giudice di merito e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, mirando in sostanza a una rivalutazione del fatto. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva delle intimate. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2947, comma 2, c.c.

    si applica al danno derivante dalla circolazione di veicoli quando il fatto non integri un illecito penale

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del più lungo termine di prescrizione in presenza di reato; la Corte non lo applica perché la fattispecie penale è stata esclusa dal giudice di merito

  • art. 54 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della condotta come necessitata; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché attiene al fatto

  • art. 638 c.p.

    richiamato per sostenere la configurabilità di un illecito penale idoneo a incidere sulla prescrizione; escluso dal giudice di merito

  • art. 544 c.p.

    richiamato per sostenere la configurabilità di un reato contro gli animali; escluso dal giudice di merito

  • art. 380-bis c.p.c.

    ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta della relatrice

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulle modalità concrete del sinistro, salvo i limiti propri del vizio di legittimità.
  • La deduzione del termine prescrizionale più lungo previsto per il danno da fatto costituente reato richiede che la sussistenza del reato sia effettivamente configurabile in base agli accertamenti di merito; se il giudice di merito esclude motivatamente il reato, la censura che presupponga il contrario è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera richiesta di una nuova valutazione del fatto o della qualificazione fattuale della condotta è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito qualifica la condotta come posta in essere per necessità e ne trae l'esclusione dell'illecito penale, la prescrizione del risarcimento derivante da circolazione stradale resta soggetta al termine biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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