Cassazione Penale, Sentenza n. 17761/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di Mantova di concedere le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva e all'aggravante contestata, nonostante la presenza della recidiva e la gravità della condotta; si denunciava violazione di legge in riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Mantova per un nuovo esame della pena. Il motivo è l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, che aveva concesso le attenuanti generiche in via equivalente senza indicare elementi specifici giustificativi e senza spiegare la compatibilità di tale concessione con la valutazione della gravità e della pervicacia della condotta.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Rilevato come riferimento normativo pertinente al rapporto tra recidiva e trattamento sanzionatorio; la Corte richiede che, per mitigare la recidiva con le attenuanti generiche, il giudice di merito fornisca motivazione specifica e concreta
art. 69 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche richiamata per sottolineare l'onere motivazionale del giudice nel riconoscere e valutare tali circostanze
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento del gravame per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto che sussistesse un vizio motivazionale tale da giustificare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
citato nel procedimento di discussione del Pubblico ministero
Richiamato in relazione alla rappresentanza e alle conclusioni del Procuratore generale; non incide sul merito della valutazione delle attenuanti
art. 3 Cost.
Richiamato quale principio costituzionale di ragionevolezza che l'adeguamento della pena deve rispettare; usato per argomentare la necessità di motivazione specifica quando si mitiga la pena
art. 27, comma terzo, Cost.
Richiamato per la finalità rieducativa della pena: la congruità della pena è elemento essenziale e richiede motivazione dettagliata quando si concedono attenuanti
artt. 582, 583, 612 cod. pen.; art. 61 n.2 cod. pen.; L. 110/1975
Norme sostanziali relative ai reati contestati e all'aggravante (art. 61 n.2); inserite a descrizione del capo d'imputazione ma non centro del decisum sulla motivazione delle attenuanti
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere usate per adeguare la pena al disvalore effettivo del fatto, ma il giudice deve indicare esplicitamente gli elementi concreti che giustificano tale mitigazione; non è ammessa una motivazione generica.
- Quando il giudice ritiene le attenuanti equivalenti a una recidiva o a un'aggravante, deve spiegare concretamente come tali elementi siano comparati e perché la personalità o il comportamento dell'imputato giustificano l'adeguamento della pena.
- Se la motivazione è contraddittoria (es. si evidenzia la gravità del fatto e contemporaneamente si concedono attenuanti senza spiegazione), la Corte di legittimità può annullare la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo esame.
- Il riconoscimento della meritevolezza che giustifica la mitigazione non può essere dato per presunto; deve emergere in positivo dalla motivazione del giudice di merito.
- In casi simili, il ricorso del Pubblico ministero per vizio di motivazione e violazione di legge è uno strumento efficace per ottenere il riesame della determinazione della pena quando la motivazione appare logica o sostanzialmente carente.
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