Cassazione Civile, Ordinanza n. 26523/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto prima una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e, successivamente, una cartella di pagamento per l'imposta dovuta sul reddito da partecipazione dichiarato per l'anno 2009. Poiché i corrispettivi societari erano stati incassati solo nel 2011, la contribuente sosteneva di non aver versato l'imposta per mancanza di liquidità e aveva chiesto anche l'annullamento in autotutela della comunicazione, senza esito. I giudici tributari di merito avevano dichiarato inammissibile per tardività il ricorso contro la cartella, ritenendo che l'atto da impugnare fosse la precedente comunicazione di irregolarità. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la comunicazione di irregolarità non fosse un atto obbligatoriamente impugnabile ma solo facoltativamente impugnabile; con i motivi successivi ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle stesse norme processuali tributarie, assumendo che la questione della tardività fosse stata rilevata d'ufficio senza contraddittorio e che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulla relativa censura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la comunicazione di irregolarità, pur potendo essere impugnata immediatamente se contiene una pretesa tributaria ben individuata, non è un atto la cui mancata impugnazione comporti decadenza, perché l'impugnazione è una facoltà e non un onere. Di conseguenza, il successivo ricorso avverso la cartella non poteva essere dichiarato tardivo solo per non aver prima impugnato la comunicazione. Accolto il primo motivo, sono rimasti assorbiti tutti gli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa quanto alle categorie di atti, ma non esclude l'impugnazione di atti atipici che rendano nota al contribuente una pretesa tributaria certa e motivata; tuttavia tale impugnazione è facoltativa e la mancata proposizione non determina decadenza.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato nel contesto della tempestività dell'impugnazione, ma la Corte nega che la mancata impugnazione della comunicazione di irregolarità possa far decorrere una decadenza non prevista espressamente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia e per il rilievo officioso della tardività; la Corte non esamina nel merito tali censure perché assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La comunicazione di irregolarità emessa ai sensi di tale disposizione è considerata un atto facoltativamente impugnabile, se contenente una specifica pretesa tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per nullità del procedimento e omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili va intesa in senso funzionale: sono impugnabili anche atti non nominati espressamente quando contengano una pretesa tributaria definita e motivata, riconducibile a una delle categorie tipiche.
- La facoltà di impugnare immediatamente un atto atipico o preavvisatorio non si trasforma in onere: la mancata impugnazione non preclude, di regola, la contestazione dell'atto successivo tipico con cui la pretesa viene reiterata.
- Una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, se idonea a rendere nota una pretesa fiscale specifica, può essere impugnata, ma la sua mancata impugnazione non determina automaticamente decadenza dall'impugnazione della cartella di pagamento successiva.
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