Sentenza del 13/05/2015 n. 1020 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accisa - riduzione per autotrasportatori - necessità di indicare la targa del veicolo su scheda carburante - sussiste. Accisa agevolata - omessa indicazione di targa del veicolo su scheda carburante - errore formale - non è tale - rimediabilità ex post - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di pagamento dell'accisa. Il contribuente aveva omesso di indicare, nelle fatture e nelle schede carburante relative ai rifornimenti di gasolio agevolato, la targa del veicolo e la tipologia del prodotto. Sosteneva che si trattasse di una mera irregolarità formale, sanabile mediante una dichiarazione sostitutiva successivamente prodotta. L'Agenzia ha invece sostenuto che l'indicazione della targa costituisse un requisito sostanziale, indispensabile per dimostrare che il carburante fosse stato effettivamente utilizzato per il veicolo ammesso all'agevolazione.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Dogane è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata integralmente riformata. La mancata indicazione della targa, o di altro elemento idoneo a identificare univocamente il veicolo, non è stata considerata una semplice irregolarità formale, poiché impedisce di verificare l'identità del mezzo effettivamente rifornito. L'omissione non è stata ritenuta rimediabile ex post mediante autodichiarazioni o altri elementi successivi. È stato quindi confermato il recupero dell'accisa pari a 695,53 euro, oltre indennità di mora e spese di notifica, per complessivi 818,39 euro, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 300 euro.
Norme richiamate
Art. 3, comma 3, D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
Ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività dell'impresa, deve essere istituita una scheda contenente, tra l'altro, "gli estremi di individuazione del veicolo".
La norma è stata interpretata nel senso che la scheda carburante deve contenere l'indicazione della targa, o del numero di telaio per i veicoli non ancora immatricolati. Tale dato è considerato elemento essenziale per identificare il mezzo rifornito e verificare il diritto all'accisa agevolata.
Art. 4, D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
La disposizione non è stata ritenuta applicabile per sanare ex post l'omessa indicazione della targa, poiché l'omissione incide sulla prova sostanziale del requisito agevolativo e non costituisce una mera irregolarità formale.
Art. 12, comma 7, ultima parte, Legge 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato quale fondamento dell'emissione urgente dell'avviso di pagamento, adottato dall'Ufficio in prossimità della scadenza del termine prescrizionale.
Art. 15, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato applicato il principio della soccombenza, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio d'appello.
Massime di principio
- Quando si richiede un'agevolazione fiscale, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale e documentale il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge; le norme agevolative sono interpretate restrittivamente.
- L'indicazione della targa, del numero di telaio o di altro identificativo univoco del veicolo nei documenti relativi al carburante agevolato è un requisito sostanziale, non una semplice formalità.
- L'omissione di un dato essenziale che impedisce di collegare il rifornimento al veicolo agevolato non può, di regola, essere sanata successivamente tramite autodichiarazioni, dichiarazioni di terzi o altri documenti formati dopo il rifornimento.
- La disponibilità di un solo veicolo o la produzione di dichiarazioni sostitutive non prova automaticamente che tutti i rifornimenti siano stati effettuati per quel mezzo.
- Per conservare un beneficio fiscale è opportuno verificare al momento del rifornimento che fatture e schede carburante riportino tutti gli elementi identificativi richiesti dalla normativa, compresa la targa e, ove necessario, la tipologia del prodotto.
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