Cassazione Civile, Ordinanza n. 33443/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta a fronte di una fattura relativa a fornitura di merce. Il debitore proponeva opposizione sostenendo di avere già estinto il debito in contanti e produceva uno scontrino fiscale che assumeva essere prova del pagamento. Il tribunale respingeva l'opposizione, ma la corte d'appello accoglieva il gravame ritenendo provato l'avvenuto adempimento sulla base della documentazione fiscale e della prova orale. Il creditore ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e della disciplina fiscale, perché lo scontrino non avrebbe valore di quietanza; 2) violazione della norma sulla fatturazione, perché l'emissione della fattura non dimostrerebbe il pagamento; 3) violazione delle norme sulle prove e omessa/erronea ricostruzione del fatto, per cattiva lettura delle risultanze istruttorie; 4) omessa e insufficiente motivazione e ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto provato l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero in sostanza la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata. La corte d'appello aveva infatti valorizzato congiuntamente scontrino fiscale, fattura, documenti di trasporto e prova testimoniale, ricavandone in fatto la prova del pagamento. Inoltre la Corte ha ribadito che lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, ma può essere apprezzato insieme agli altri elementi istruttori. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'apprezzamento di merito delle prove.
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito.
art. 22 del D.P.R. 16.10.1972 n. 663
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'emissione della fattura non provasse il pagamento; la Corte non accoglie la censura perché la fattura è stata considerata insieme ad altri elementi probatori.
D.M. 23.3.1983
citato nel primo motivo per escludere il valore di quietanza dello scontrino fiscale; la Corte precisa che lo scontrino non è prova piena ma è valutabile insieme agli altri elementi.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
Massime di principio
- Lo scontrino fiscale, di per sé, non integra prova piena del pagamento, ma può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito unitamente alle altre risultanze istruttorie.
- La valutazione complessiva di documenti, deposizioni testimoniali e attendibilità delle prove costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, quando la decisione impugnata dia conto delle ragioni del proprio convincimento.
- La prova dell'adempimento può risultare da un insieme coordinato di elementi documentali e orali, anche quando il singolo documento non abbia valore decisivo o autonomamente dirimente.
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