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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49719/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 28/01/2021 del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto la continuazione tra alcune sentenze di condanna ma aveva rifiutato di applicare la disciplina della continuazione con riferimento ad altre tre pronunce (n. 6, n. 8, n. 9). La domanda di continuazione riguardava reati di truffa e ricettazione commessi in anni diversi; l'istante deduceva che le condanne contestate dovevano ritenersi frutto di un "medesimo disegno criminoso" e dunque assoggettate alla disciplina del reato continuato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui: la sentenza n.6 riguarda condotte (ricettazione e negoziazione di assegno di provenienza furtiva e una truffa mediante assegno rubato) con modalità e contesto diverse rispetto alle altre truffe, la sentenza n.8 è temporalmente troppo distante dalle altre senza elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, la sentenza n.9 pur temporaneamente vicina presenta modalità diverse (raggiro prospettando assunzione in Mediaset) e mancava l'allegazione di specifici indici di un disegno comune. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione

    Fornisce la base procedurale per chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato; il giudice dell'esecuzione valuta se ricorrono i presupposti sostanziali.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge

    Definisce il presupposto sostanziale del reato continuato: occorre che più azioni siano esecutive di un "medesimo disegno criminoso"; la norma richiede prova o elementi indiziari che consentano di ritenere programmati i reati successivi almeno nelle linee essenziali.

  • Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    La giurisprudenza indica criteri-indicatore per individuare il "medesimo disegno criminoso": omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; occorre che i successivi fossero programmati al momento del primo reato.

  • Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)

    Sottolinea l'onere dell'istante (in esecuzione, il condannato) di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda di continuazione; la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato non sono di per sé sufficienti.

  • Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Richiama il requisito della specificità estrinseca e la necessità di concreti elementi per ritenere un progetto criminoso unitario; evidenzia i limiti di valutazione basata solo su vicinanza temporale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte alla decisione.

Massime di principio

  • L'onere di allegare elementi concreti e specifici circa l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" grava su chi chiede l'applicazione della continuazione (di norma il condannato in sede di esecuzione).
  • L'identità del titolo di reato o la semplice vicinanza temporale non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione; servono indicatori multipli (omogeneità del bene protetto, modalità esecutive, contiguità spazio-temporale, sistematicità, pianificazione).
  • Il giudice dell'esecuzione valuta la continuazione con un esame analogo a quello del giudice della cognizione: è richiesta una valutazione approfondita dei concreti indici di un progetto criminoso unitario.
  • Differenze nelle modalità di commissione dei singoli reati (es. diverso modus operandi o diverso contenuto del raggiro) possono legittimamente escludere la continuazione anche se i reati sono simili nella tipologia.
  • La mera critica formale al criterio (per esempio contestare l'uso della lontananza temporale) non basta: il ricorrente deve indicare fatti e circostanze dai quali ragionevolmente desumere la unità del progetto criminoso.
  • In caso di rigetto del ricorso per continuazione il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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