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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14595/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro probatorio e dell'ordinanza di rigetto del riesame per presunta nullità e carenza motivazionale: mancato fumus commissi delicti, funzione meramente esplorativa del sequestro (acquisizione di nuove notizie di reato), assenza di indicazione delle condotte, del tempo/luogo/azione, e mancanza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati (documentazione amministrativa e pratiche edilizie/affidamenti) e i reati ipotizzati; dedotte violazioni di norme di procedura penale (artt. 125, 253, 309 comma 9, 324 comma 7 c.p.p.), principi costituzionali (art. 42 Cost.) e del Protocollo addizionale alla CEDU

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza della procura speciale richiesta per la proposizione dell'impugnazione da parte di un terzo non indagato. Il Collegio ha comunque esaminato il merito e confermato l'assenza di vizi: ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto e dell'ordinanza in punto di fumus e finalità probatoria, ha riconosciuto il nesso di pertinenzialità tra la documentazione sequestrata e i fatti denunciati (pratiche edilizie e atti relativi ad affidamenti di servizi), e ha escluso che il sequestro fosse meramente esplorativo. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina del reclamo contro i provvedimenti di sequestro probatorio; richiamata in relazione ai termini e alle modalità dell'impugnazione e all'esame del fumus e della finalità probatoria

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente nell'ambito delle violazioni lamentate; evocata a supporto del vizio di motivazione e di competenza procedurale

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Riferimento a norme procedurali invocate nel motivo di ricorso per censurare il decreto di sequestro

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nell'ambito delle censure procedurali; il Collegio non ha ritenuto fondate le dedotte carenze

  • art. 323 cod. pen.

    Articolo relativo a reati connessi all'abuso d'ufficio; indicato quale titolo di reato a carico di ignoti rispetto alle ipotesi oggetto d'indagine

  • art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato per le ipotesi di reato edilizio; utilizzato per qualificare il tipo di illecito inerente alle pratiche edilizie sequestrate

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di proprietà e ai limiti delle misure cautelari reali; la Corte ha bilanciato tale principio con la finalità probatoria e la fase investigativa

  • 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Invocato dal ricorrente con riferimento alle garanzie patrimoniali; il Collegio ha considerato le esigenze probatorie e la proporzionalità della misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per escludere l'imputabilità di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ma non impedire la dichiarazione di inammissibilità stessa e la conseguente sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Un terzo non indagato che impugna un decreto/ordinanza di sequestro probatorio deve allegare la procura speciale: la mancanza rende il ricorso inammissibile
  • Il giudice di legittimità verifica anche sommariamente il merito: quando il decreto indica elementi di fatto utili (denuncia, nominativi, documenti specifici) può essere ritenuto sussistente il fumus e la finalità probatoria
  • Non è necessario che il capo d'imputazione sia completamente definito per giustificare un sequestro probatorio: è sufficiente l'indicazione del titolo di reato e il nesso di pertinenzialità adeguatamente motivato
  • La motivazione del sequestro deve collegare le cose al reato e spiegare la finalità probatoria, ma l'estensione e il dettaglio della motivazione sono modulati in relazione alla fase delle indagini e alla natura dei beni
  • Il controllo sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro tiene conto della fase investigativa: misure ampie possono essere legittime se giustificate dall'esigenza probatoria e dalla specificità degli elementi indicati
  • Per contestare efficacemente un sequestro probatorio occorre dimostrare l'assenza di un concreto nesso di pertinenzialità, l'indiscriminazione degli atti sequestrati o la mancanza assoluta di elementi indicativi del reato (e non solo rilievi meramente formali)

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