Sentenza n. 1947/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, formalmente adottato nel 2019 e notificato nel 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno posseduto, originariamente un permesso per attesa occupazione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, poiché la Questura non aveva valutato gli elementi sopravvenuti comunicati prima della notificazione del diniego, tra cui una proposta di assunzione quale lavoratore subordinato. Il ricorrente ha evidenziato che il provvedimento, adottato il 10 dicembre 2019, era stato notificato soltanto il 19 novembre 2024, sicché gli elementi sopravvenuti erano intervenuti quando l’atto non aveva ancora acquistato efficacia nei suoi confronti. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 8 della Convenzione OIL, lamentando che l’Amministrazione non avesse verificato la possibilità di rilasciare, in alternativa, un permesso per attesa occupazione. Ha inoltre censurato l’assenza di una concreta valutazione prognostica circa il suo stabile inserimento socioeconomico in Italia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso esaminando prioritariamente il primo motivo. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998, nelle decisioni sul rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno debbano essere considerati anche gli elementi nuovi e sopravvenuti favorevoli all’interessato. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il giudice ha affermato che, quando il diniego sia stato formalmente adottato ma non ancora notificato e sia decorso un periodo significativo, comunque superiore a un anno, l’Amministrazione deve rinnovare la valutazione per verificarne la congruità rispetto alla situazione concreta aggiornata. Poiché la Questura, a fronte del lungo intervallo tra adozione e notificazione, non aveva valutato la documentazione relativa alla proposta di assunzione né rinnovato l’istruttoria e la valutazione, il diniego è stato annullato, facendo salve le nuove determinazioni dell’Amministrazione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
eventuali nuovi elementi che ne consentano il rilascio
Nel decidere sul rilascio o sul rinnovo del titolo di soggiorno, l’Amministrazione deve considerare anche gli elementi nuovi e sopravvenuti alla presentazione dell’istanza favorevoli all’interessato.
art. 21-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario acquista efficacia con la comunicazione; prima della notificazione il diniego formalmente adottato non aveva ancora prodotto pienamente i propri effetti nei confronti dell’interessato.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Norma richiamata dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo dell’Amministrazione di valutare il rilascio alternativo di un permesso per attesa occupazione; il motivo è rimasto assorbito.
artt. 36 e 37 d.P.R. n. 394/1999
Disposizioni richiamate dal ricorrente in relazione al rilascio del permesso per attesa occupazione; il TAR non ha definito nel merito tali censure, ritenendole assorbite.
art. 8 Convenzione O.I.L.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina del soggiorno e del lavoro; la relativa censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nelle procedure di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve valutare anche gli elementi nuovi e sopravvenuti alla presentazione dell’istanza che siano favorevoli all’interessato e rilevanti per la decisione.
- Quando un diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno sia stato formalmente adottato ma non ancora notificato, gli elementi sopravvenuti anteriormente alla notificazione devono essere considerati, poiché il provvedimento non ha ancora acquistato efficacia nei confronti del destinatario.
- Se tra l’adozione e la notificazione del diniego del permesso di soggiorno intercorre un periodo superiore a un anno, l’Amministrazione deve rinnovare la valutazione della posizione dell’interessato, verificando la perdurante congruità del provvedimento rispetto alla situazione concreta aggiornata.
- La mancata valutazione, prima della notificazione del diniego, di documentazione sopravvenuta attestante una concreta possibilità di lavoro integra un vizio istruttorio e determina l’annullabilità del provvedimento, con obbligo dell’Amministrazione di riesercitare il potere.
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