Cassazione Civile, Ordinanza n. 00862/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di un PVC confluito in un avviso di accertamento per IVA e IRAP 2011, notificato nel 2017, venivano contestati al soggetto ricorrente, indicato come liquidatore di fatto di un consorzio di cooperative poi cancellato dal Registro delle imprese, maggiori tributi in relazione a operazioni di trasporto ritenute soggettivamente inesistenti e alla mancata esibizione della contabilità, delle fatture e dei registri. Nei gradi di merito il ricorso del contribuente veniva respinto dalla CTP e sostanzialmente confermato dalla CTR, che annullava solo in parte l'atto per il profilo IRAP relativo ai costi di trasporto. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: (1) deduceva la violazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. e dell'art. 28 d.lgs. n. 175/2014, sostenendo che l'accertamento non potesse essere emesso e notificato dopo l'estinzione della società; (2) lamentava la violazione dell'art. 19 del d.l. n. 603/1972 e dell'art. 2495 c.c., censurando l'affermazione della CTR circa la sua qualità di amministratore/liquidatore di fatto, in sostanza chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; (3) denunciava la violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR confermato l'IVA nonostante avesse escluso l'inesistenza delle operazioni e per non aver valorizzato il dedotto smarrimento della documentazione contabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per gli atti notificati dopo l'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza e può ricevere le notifiche e opporsi agli atti impositivi; inoltre, anche il liquidatore di fatto può essere chiamato a rispondere personalmente ex artt. 36 d.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto a ottenere un nuovo esame del fatto, cioè della qualità di amministratore di fatto, già motivatamente accertata dalla CTR sulla base di plurimi elementi. Ha reputato il terzo motivo in parte inammissibile e comunque infondato: la CTR aveva fondato il recupero IVA su due autonome rationes decidendi, tra cui la mancata disponibilità delle fatture e dei registri; lo smarrimento della contabilità non esonera dall'onere della prova, salvo l'allegazione e dimostrazione di un'incolpevole impossibilità di produrre i documenti o di acquisirne copia presso i fornitori, circostanza non dimostrata dal ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2495, comma 2, c.c.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese comporta, nei rapporti con i creditori e nei limiti rilevanti, la prosecuzione degli effetti sul piano della responsabilità e della legittimazione del liquidatore; l'estinzione non impedisce, per gli atti notificati nel periodo considerato, la ricezione dell'atto e la difesa in giudizio da parte del liquidatore.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Ha natura sostanziale, opera solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti indicati, non è retroattiva, ma per gli atti notificati dopo la sua entrata in vigore differisce gli effetti estintivi della cancellazione ai fini della validità degli atti impositivi e processuali.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Costituisce base della responsabilità personale del liquidatore, anche di fatto, per il titolo autonomo derivante dalla carica rivestita, distinta dal mero debito tributario della società.
art. 19 d.l. n. 603/1972
La censura sul suo contenuto è stata ritenuta inammissibile nella misura in cui tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla gestione di fatto del consorzio.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Invocato dal ricorrente in relazione alla detrazione IVA; la Corte ha però confermato il recupero per mancata disponibilità della documentazione contabile e per la presenza di una autonoma ragione di contestazione rispetto alla fittizietà delle operazioni.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova dei costi e della documentazione fiscale resta a carico del contribuente; lo smarrimento dei documenti non trasferisce l'onere probatorio all'Ufficio, ma consente solo, se provata l'incolpevole perdita e l'impossibilità di recuperare copie, il ricorso a prova testimoniale o presuntiva nei limiti di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato per dedurre violazioni di legge, ma i motivi che miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non è scrutinabile quando vi sia una doppia conforme di merito; inoltre la doglianza è stata ritenuta comunque non decisiva rispetto alle autonome ragioni poste a base della decisione impugnata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, per gli atti notificati successivamente alla sua efficacia la cancellazione della società dal Registro delle imprese non preclude all'amministrazione finanziaria la notifica dell'avviso di accertamento al liquidatore, che conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale.
- Il liquidatore, anche se di fatto, può rispondere personalmente per la responsabilità autonoma connessa alla carica ricoperta; il debito tributario della società costituisce presupposto dell'azione, ma non esaurisce il titolo della responsabilità.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio alla valutazione del giudice di merito è inammissibile in cassazione, quando non indichi specificamente l'errore logico-giuridico della decisione impugnata.
- In tema di imposte sui redditi e IVA, la perdita o lo smarrimento della contabilità non esonera il contribuente dall'onere di provare i costi e la regolarità delle operazioni; per superare l'impossibilità di produrre i documenti occorre allegare e dimostrare l'incolpevole impossibilità di reperirne copia o di recuperarli presso terzi.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le ragioni poste a base del decisum; la censura che ne colpisca solo una non può condurre alla cassazione della sentenza.
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