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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dall'agente della riscossione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa previdenziale per il pagamento di importi iscritti a ruolo e rimasti insoluti relativi a un ruolo suppletivo del 1998. Il Tribunale ha accolto l'opposizione; la Corte d'appello ha confermato. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, e del D.Lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che l'annullamento/discarico automatico dei ruoli antecedenti al 31.12.1999 non sarebbe applicabile a una cassa privatizzata priva di finanziamenti pubblici e che, per i crediti inferiori a 2.000 euro, la legge disporrebbe un'illegittima ablazione del credito; 2) questione di illegittimità costituzionale della medesima disciplina per contrasto con gli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., con l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, con l'art. 117 Cost. e con l'art. 6 CEDU, perché la misura sarebbe un prelievo forzoso senza indennizzo ai danni di un ente privato; 3) violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999 e del D.P.R. n. 43 del 1988, deducendo che l'agente della riscossione avrebbe perso il diritto al discarico per inesigibilità per omessa rendicontazione e per mancato assolvimento degli obblighi informativi; 4) violazione della L. n. 228 del 2012 e del D.M. 15 giugno 2015, per non avere la Corte distinto tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro e per avere ritenuto operante l'annullamento automatico senza verificarne i presupposti. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati alla luce di un orientamento giurisprudenziale già consolidato.

La decisione

La Corte ha richiamato la disciplina del sistema di riscossione a mezzo ruolo, distinguendo tra il previgente meccanismo del "non riscosso come riscosso" e la successiva disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 112 del 1999 e, soprattutto, dalla L. n. 228 del 2012. Ha affermato che, per i ruoli anteriori al 31.12.1999, l'annullamento automatico previsto dai commi 527 e 528 riguarda il solo titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e non estingue il credito sottostante, che resta azionabile dall'ente creditore con gli ordinari strumenti di tutela. Ha inoltre ritenuto che la disciplina si applichi anche agli enti privatizzati deputati a funzioni pubbliche, come la Cassa forense, e che l'eliminazione dalle scritture contabili abbia valore esclusivamente contabile, funzionale alla veridicità dei bilanci. Quanto alla censura sull'omessa rendicontazione, la Corte ha osservato che per i ruoli formati prima del 30.9.1999 l'obbligo di rendicontazione decorreva da un decreto attuativo mai emanato, e comunque l'eventuale omissione non comporta la perdita del diritto al discarico se non nei casi previsti dalla legge. Ha quindi escluso i dedotti profili di incostituzionalità e di contrasto con la CEDU. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529

    La disciplina si applica ai ruoli antecedenti al 31.12.1999; l'annullamento automatico incide solo sul ruolo/titolo esecutivo e non estingue il credito sottostante; per i crediti fino a 2.000 euro opera l'annullamento automatico, per quelli superiori il discarico segue regole specifiche, ma in ogni caso non viene meno il credito.

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2

    La natura privatistica della Cassa non impedisce l'applicazione della disciplina legislativa sulla riscossione mediante ruolo, poiché l'ente svolge una funzione pubblica previdenziale ed è stato eccezionalmente autorizzato a usare tale strumento.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 1, lett. b)

    Il diritto al discarico per inesigibilità presuppone il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge; la sua perdita discende da responsabilità dell'agente nei casi tipizzati.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4-ter

    Per i ruoli anteriori al 30.9.1999 l'obbligo di rendicontazione era subordinato a un decreto attuativo mai emanato; l'eventuale omissione informativa non comporta, di per sé, la perdita del diritto al discarico.

  • D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 32, comma 3, 35, 39, 74 e ss., 82

    Nel previgente sistema il concessionario anticipava il gettito alla Cassa secondo il meccanismo del "non riscosso come riscosso" ed era ammesso al discarico se avesse diligentemente esperito la riscossione senza esito.

  • D.M. 15 giugno 2015, artt. 1, 2 e 3

    Il decreto attuativo disciplina la trasmissione degli elenchi e gli effetti di discarico/eliminazione dalle scritture contabili, confermando che la misura riguarda la gestione contabile e la procedura di riscossione.

  • art. 3 Cost.

    La Corte interpreta la disciplina in senso conforme a ragionevolezza e proporzionalità, escludendo un effetto ablatorio del credito.

  • art. 6 CEDU

    La riforma non è stata ritenuta lesiva della parità delle parti né tale da violare l'affidamento delle parti, trattandosi di evoluzione di un percorso normativo avviato nel 1999.

  • art. 117 Cost.

    La Corte esclude il contrasto con la CEDU e, conseguentemente, la violazione dell'art. 117 Cost.

  • artt. 38, 41 e 42 Cost.

    Le censure di irragionevolezza, compressione della libertà economica e espropriazione senza indennizzo sono ritenute infondate perché la misura non priva l'ente del credito ma solo del titolo esecutivo speciale.

  • art. 1 del Protocollo addizionale CEDU

    Non vi è una sottrazione patrimoniale definitiva del credito, essendo conservata la possibilità di azionarlo con i mezzi ordinari.

Massime di principio

  • Quando la legge dispone l'annullamento automatico del ruolo o il discarico della quota iscritta, la portata dell'intervento va riferita al titolo esecutivo e alla procedura di riscossione, non necessariamente al credito sostanziale, salvo espressa previsione di estinzione del diritto.
  • La disciplina speciale sulla riscossione mediante ruolo può essere applicata anche a enti privatizzati che svolgono funzioni pubbliche, se il legislatore ha loro consentito l'uso di tale strumento e interviene per razionalizzarne l'impiego.
  • La previsione di eliminazione delle partite dalle scritture contabili ha funzione contabile e di veridicità del bilancio, non costituisce di per sé un'ablazione patrimoniale del credito.
  • L'omissione di obblighi di rendicontazione o di comunicazione da parte dell'agente della riscossione comporta la perdita del diritto al discarico solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge; non è possibile desumere tale effetto per via interpretativa in assenza di una norma specifica.
  • Nell'eccepire l'illegittimità costituzionale di una disciplina di annullamento dei ruoli, la parte deve allegare in modo puntuale la natura e l'importo dei crediti coinvolti, poiché il regime applicabile può differire in base al valore del singolo credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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