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Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3195 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 74/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 489/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3227 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1573/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2370/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.06.2024, notificata il 11.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3244 del 2025: esecuzione alla sentenza n. 97/2023 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/21 quale contributo alla sua formazione professionale.. quanto al ricorso n. 3278 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 599/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 389/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3280 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 307/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1190/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3281 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 616/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 380/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3284 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1038/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8089/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.04.2024, notificata il 23.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3285 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2801/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 71/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3296 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 966/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4871/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2025, notificata il 16.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3298 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3265/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5144/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3325 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 772/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5410/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3337 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 516/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 278/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024, notificata il 26.09.2024e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3338 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3262/2024 , emessa nel giudizio R.G. n.4703/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3340 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 8/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 966/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 4.500,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 2.500,00 DI MARCO DAVIDE; € 2.000,00 SALADINI MATTEO ALESSANDRO;. . quanto al ricorso n. 3353 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2492/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1539/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3355 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 404/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 277/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.06.2024, notificata il 30.08.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3382 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 71/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 536/2025 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3385 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 15/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 399/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3395 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2672/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2308/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3396 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1728/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1159/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.06.2024, notificata il 01.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3398 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 319/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3420/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.02.2025, notificata il 12.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .

Giustizia amministrativa202503398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero a sentenze passate in giudicato dei Tribunali del lavoro, recanti la condanna all'accredito sulla Carta elettronica del docente di importi compresi tra 500 e 4.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Ventuno ricorsi, riuniti per identità della questione e dell'esito, sono stati proposti da docenti o ex docenti per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato pronunciate da Tribunali del lavoro di Ivrea, Torino, Verbania e Asti. I giudicati avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente gli importi dovuti quale contributo alla formazione professionale, in relazione a periodi di servizio con contratti a tempo determinato o comunque secondo quanto stabilito nei singoli titoli giudiziali. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione. I ricorrenti hanno dedotto l'esistenza del giudicato, la sua notificazione all'Amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e l'inadempimento ministeriale.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione, precisando che la riunione non incide sull'autonomia delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha accertato che ciascuna sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'esecuzione, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l'Amministrazione non aveva adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati e di pagare gli importi liquidati entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a spese dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di spese professionali, oltre accessori, alla refusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • DPCM 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8

    Sono richiamati, per uno dei titoli azionati, quali disposizioni che disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato per la dimidiazione dei parametri applicabili alla liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un giudicato favorevole, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo conformativo o di pagamento.
  • In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione il pagamento di una somma o l'attribuzione di una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La riunione di ricorsi caratterizzati da identità della questione e da esiti omogenei può essere disposta per ragioni di economia e speditezza processuale senza alterare l'autonomia delle singole decisioni e senza imporre una liquidazione unitaria delle spese.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico, con facoltà di delega, per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato; quando le funzioni commissariali sono connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico, non è dovuto un compenso aggiuntivo.
  • La difficoltà organizzativa dell'amministrazione nell'eseguire numerosi giudicati, pur potendo incidere sulla liquidazione delle spese processuali, non giustifica l'inottemperanza né esclude l'ordine giudiziale di adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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