Sentenza n. 1904/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità e delle infrastrutture in favore di altro operatore economico, nonché gli atti di ricalcolo della soglia di anomalia e di sorteggio automatico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti deducendo, con un’unica articolata censura, la violazione della lex specialis, dell’avviso di rettifica del RUP, dell’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.2, Metodo A, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza e par condicio e l’eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità. Prima della scadenza del termine per presentare le offerte, il RUP aveva rettificato il disciplinare chiarendo che il riferimento a due cifre decimali costituiva un refuso e che le offerte dovevano essere formulate con quattro cifre decimali. Secondo la ricorrente, tale rettifica avrebbe dovuto riflettersi anche sui calcoli intermedi del Metodo A per la determinazione della soglia di anomalia. Il Comune, invece, aveva ricalcolato la soglia troncando i passaggi intermedi alla seconda cifra decimale, ottenendo una soglia del 32,31% anziché del 32,3217%, con conseguente modifica dell’operatore destinatario della proposta di aggiudicazione e nuovo sorteggio automatico. La ricorrente sosteneva inoltre che, eliminato il ricalcolo illegittimo, dovesse conservarsi l’esito della precedente seduta, nella quale il sorteggio aveva individuato proprio essa quale aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, una volta scelto il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante debba applicarlo integralmente e letteralmente, senza correttivi o modifiche capaci di alterare il confronto concorrenziale o di creare un metodo di calcolo diverso da quello legislativamente previsto. Poiché il RUP aveva imposto, prima della scadenza, la presentazione delle offerte con quattro cifre decimali, anche il calcolo della soglia di anomalia doveva essere effettuato coerentemente su tale base numerica. Il troncamento dei passaggi intermedi alla seconda cifra decimale avrebbe infatti azzerato le differenze espresse al diecimillesimo, incidendo sullo scarto medio, sul decremento e sul risultato finale della soglia. Il Collegio ha quindi ritenuto illegittima l’interpretazione della clausola del disciplinare sostenuta dal Comune, in quanto incompatibile con l’art. 54 e con l’Allegato II.2 e idonea a trasformare il metodo legale in un diverso procedimento di calcolo. Per l’effetto ha annullato gli atti impugnati. Il Comune di Agrigento è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, previa comunicazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 54 d.lgs. 36/2023
eventuale esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare sottosoglia
La scelta e l’applicazione del metodo di determinazione della soglia di anomalia devono avvenire secondo le modalità previste dal Codice, senza alterazioni da parte della stazione appaltante.
Allegato II.2 d.lgs. 36/2023, Metodo A
Il Metodo A opera sui “ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse”.
Il metodo deve essere applicato integralmente e sulla base numerica effettivamente prevista per le offerte; se queste sono formulate con quattro cifre decimali, non è consentito troncare i passaggi intermedi alla seconda cifra quando ciò azzera differenze rilevanti e altera la soglia.
art. 220, comma 1, d.lgs. 36/2023
parere ANAC richiamato dal giudice
È richiamato quale base del parere ANAC secondo cui il metodo prescelto per il calcolo della soglia deve essere seguito integralmente, senza correttivi o modifiche.
Massime di principio
- Una volta scelto il metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto dall’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante deve applicarlo integralmente e letteralmente, senza introdurre correttivi, arrotondamenti o modifiche che producano un diverso algoritmo o alterino l’individuazione delle offerte anomale.
- Quando la lex specialis, rettificata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, impone la formulazione dei ribassi con quattro cifre decimali, tale base numerica deve essere utilizzata anche nei calcoli intermedi del metodo di determinazione della soglia di anomalia, se il troncamento a due cifre compromette il risultato matematico del metodo.
- Il troncamento dei passaggi intermedi del calcolo della soglia di anomalia alla seconda cifra decimale è illegittimo quando comporta l’azzeramento di scarti e decrementi espressi a un livello di precisione maggiore e determina una soglia diversa da quella risultante dall’applicazione integrale del metodo legale.
- La stazione appaltante non può trasformare, mediante modalità di calcolo non previste dalla legge o dalla lex specialis correttamente interpretata, il metodo legale di determinazione della soglia di anomalia in un procedimento diverso, poiché ciò incide sul confronto concorrenziale e sull’esito della gara.
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