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Sentenza

Sentenza n. 1866/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 284/2025 pubblicata in data 9 aprile 2025, emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, notificata il 20 maggio 2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cuneo del 8 maggio 2025;

Giustizia amministrativa202600847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, n. 284/2025, che aveva riconosciuto € 1.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 284/2025, pubblicata il 9 aprile 2025, notificata il 20 maggio 2025 e passata in giudicato, con pagamento di € 1.000,00 complessivi per la carta docente degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo e alla rivalutazione monetaria. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza che risultasse contestata l’omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato che la sentenza fosse stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che fosse decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; ha inoltre rilevato che l’omessa ottemperanza non era contestata. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo e pagare le somme liquidate entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; il compenso del commissario è ricompreso in quello dell’amministrazione di appartenenza. La ricorrente deve comunicargli il codice fiscale entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può predisporre gli strumenti necessari per assicurarne l’attuazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è considerato, nel caso concreto, presupposto per procedere alla tutela in ottemperanza del titolo di condanna pecuniaria.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    La distrazione delle spese può essere disposta in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale.

    La liquidazione del compenso segue i parametri ministeriali, con la dimidiazione prevista e un’ulteriore riduzione motivata dalla serialità e dall’assenza di difficoltà giuridiche della controversia, oltre che dalla difficoltà operativa rappresentata dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non contesta l’omessa esecuzione di un giudicato pecuniario e risulta decorso infruttuosamente il termine previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine definito.
  • Per assicurare l’effettività del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento, stabilendone il termine per l’azione e consentendogli di delegare le attività.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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