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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 530/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.12.2023, notificata in data 14.10.2024;

Giustizia amministrativa202501040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 530/2023, relativa al beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 530/2023, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente e all'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel giudizio. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la formazione del giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha chiesto l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza del Tribunale di Arezzo era passata in giudicato il 12 dicembre 2024, era stata notificata al Ministero il 14 ottobre 2024 e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato che il giudicato non era stato eseguito e ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempienza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, nonché alla distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini dimidiati del giudizio.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica della tempestività processuale nel rito camerale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando dagli atti risulti che l'amministrazione non ha dato esecuzione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine di intervento e la decorrenza dalla richiesta della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta può comprendere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, incluso il pagamento delle somme ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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