Regolamento (UE) 2025/937
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/937 della Commissione, del 21 maggio 2025, che approva il 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il DBNPA come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 6, ma soltanto per specifici usi industriali e con condizioni stringenti. L’approvazione tiene conto del fatto che la sostanza presenta proprietà di interferenza endocrina e rientra tra i principi attivi candidati alla sostituzione, per cui la durata dell’approvazione è limitata a cinque anni. Il testo disciplina anche le condizioni per l’autorizzazione dei prodotti biocidi contenenti DBNPA e per l’immissione sul mercato degli articoli trattati con tale sostanza.
Approvazione del 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 6, con condizioni specifiche di autorizzazione e limiti per gli articoli trattati.
Ambito di applicazione
Si applica al DBNPA quale principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti durante lo stoccaggio) nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda in particolare i biocidi destinati alla preservazione a breve termine, usati da utilizzatori industriali per minerali in sospensione e altri additivi impiegati nella produzione di carta, pitture e rivestimenti e materie prime per la loro produzione, nonché polimeri in dispersione. Si estende anche agli articoli trattati con, o che incorporano intenzionalmente, DBNPA, ma solo entro le categorie e condizioni indicate nell’allegato. L’approvazione è limitata temporalmente (dal 1o novembre 2026 al 31 ottobre 2031) e territorialmente opera secondo le condizioni di soddisfacimento dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 nei singoli Stati membri. Sono rilevanti anche le verifiche sui residui per alimenti e mangimi, ove applicabili.
Approvazione del DBNPA come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 6
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/937 approva il 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento segue la procedura di valutazione del programma di lavoro per i principi attivi esistenti e recepisce il parere dell’ECHA, nonché gli esiti della consultazione pubblica e del confronto con gli Stati membri.
Contesto valutativo e ragioni dell’approvazione
La Commissione rileva che il DBNPA è stato valutato per il tipo di prodotto 6, corrispondente ai preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio. L’ECHA ha concluso che, per determinati usi, i biocidi contenenti DBNPA possono soddisfare i criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, a condizione che siano rispettate specifiche condizioni d’uso. Al tempo stesso, il DBNPA è considerato dotato di proprietà di interferenza endocrina con effetti nocivi sull’uomo e sugli organismi non bersaglio, con conseguente applicazione del criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e qualificazione come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e).
Durata dell’approvazione
Poiché il principio attivo rientra tra quelli che soddisfano un criterio di esclusione, l’approvazione è limitata a un periodo non superiore a cinque anni, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012. L’allegato fissa infatti una data di approvazione al 1o novembre 2026 e una data di scadenza al 31 ottobre 2031.
Usi autorizzati e contesto tecnico
L’allegato circoscrive gli usi consentiti alla preservazione a breve termine, per utilizzatori industriali, di tre categorie principali di materiali:
- minerali in sospensione e altri additivi usati nella produzione di carta;
- pitture e rivestimenti, inclusi pigmenti, vernici e inchiostri, nonché le materie prime impiegate per la loro produzione;
- polimeri in dispersione, compresi quelli utilizzati in adesivi, stoffe non tessute, composti per tappeti, stucchi premiscelati e riempitivi per pareti.
La Commissione giustifica l’approvazione osservando che, per tali impieghi, non risultano disponibili alternative adeguate: i principi attivi esaminati come possibili sostituti presentano prevalentemente un uso per preservazione a lungo termine, problemi di compatibilità tecnica o criticità di pericolosità. Anche le alternative non chimiche non sono ritenute, allo stato, sufficientemente mature o praticabili sul piano tecnico, economico o della sicurezza.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi contenenti DBNPA
L’autorizzazione dei biocidi contenenti DBNPA è subordinata a condizioni puntuali. La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a esposizione, rischi ed efficacia relativi agli usi specificamente richiesti, se non già considerati nella valutazione del principio attivo a livello di Unione. Deve inoltre essere verificato, ai sensi dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, se sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c).
I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui tale condizione risulti soddisfatta. La valutazione deve inoltre riservare particolare attenzione agli utilizzatori industriali. Per i prodotti che possano lasciare residui in alimenti o mangimi, le autorità competenti devono valutare l’eventuale necessità di nuovi o diversi limiti massimi di residui, in conformità ai regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005, adottando adeguate misure di mitigazione del rischio.
Articoli trattati con DBNPA
Il regolamento disciplina anche l’immissione sul mercato di articoli trattati con, o che incorporano intenzionalmente, DBNPA. Tali articoli possono essere immessi sul mercato solo se rientrano in tre categorie:
- minerali in sospensione e altri additivi usati nella produzione di carta;
- pitture e rivestimenti, inclusi pigmenti, vernici e inchiostri, e materie prime per la loro produzione;
- polimeri in dispersione.
Negli articoli trattati il DBNPA deve essere stato usato esclusivamente per la preservazione a breve termine. Inoltre, la persona responsabile dell’immissione sul mercato deve assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito territoriale, efficacia e diretta applicabilità
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le condizioni di autorizzazione sono, però, connesse alla verifica nazionale del rispetto dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), con conseguente limitazione degli impieghi autorizzabili ai soli Stati membri in cui tale condizione sia soddisfatta.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
Il DBNPA è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, con decorrenza dall’1 novembre 2026 e scadenza il 31 ottobre 2031. L’approvazione è subordinata alle condizioni riportate nell’allegato.
Presupposti dell’approvazione e valutazione del rischio
La Commissione prende atto del parere dell’ECHA e della consultazione pubblica, concludendo che per alcuni usi il DBNPA soddisfa l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia la sostanza è considerata dotata di proprietà di interferenza endocrina con effetti nocivi sull’uomo e sugli organismi non bersaglio; per questo soddisfa il criterio di esclusione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ed è anche candidata alla sostituzione ex articolo 10, paragrafo 1, lettera e).
Durata limitata dell’approvazione
Poiché il DBNPA soddisfa un criterio di esclusione, l’approvazione non può superare cinque anni, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi contenenti DBNPA
L’autorizzazione dei biocidi è limitata agli usi indicati nell’allegato: preservazione a breve termine, per utilizzatori industriali, di minerali in sospensione e altri additivi per carta, pitture e rivestimenti e relative materie prime, nonché polimeri in dispersione. La valutazione del prodotto deve considerare specificamente esposizioni, rischi ed efficacia non già valutati a livello di Unione; deve inoltre verificare se sia soddisfatta la condizione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui tale condizione risulti soddisfatta. Deve inoltre essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali. Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, le autorità nazionali devono valutare l’eventuale fissazione o modifica dei limiti massimi di residui ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005 e adottare misure di mitigazione adeguate.
Condizioni per gli articoli trattati
Gli articoli trattati con, o che incorporano, DBNPA possono essere immessi sul mercato solo se rientrano nelle categorie ammesse: minerali in sospensione e altri additivi per carta, pitture e rivestimenti e materie prime per la loro produzione, nonché polimeri in dispersione. In tali articoli il DBNPA deve essere stato usato solo per la preservazione a breve termine. La persona responsabile dell’immissione sul mercato deve garantire che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Obblighi di etichettatura e informazioni
Per gli articoli trattati, l’allegato impone l’indicazione in ეტichetta delle informazioni previste per gli articoli trattati dal regolamento (UE) n. 528/2012. Per i biocidi contenenti DBNPA, le autorità competenti degli Stati membri devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare in etichetta degli articoli trattati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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