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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/930

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/930 della Commissione, del 21 maggio 2025, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Fernox Biocide AF10 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Fernox Biocide AF10", sulla base del parere favorevole dell’ECHA e della valutazione di conformità ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione vale per una serie di usi preservanti e biocidi in ambito industriale e professionale, principalmente per la protezione di matrici liquide e di sistemi industriali contro batteri, lieviti, funghi, alghe e legionella. Il prodotto è autorizzato con numero EU-0032996-0000 dal 11 giugno 2025 al 31 ottobre 2034, secondo il sommario delle caratteristiche riportato in allegato. Il regolamento richiama inoltre precise misure di mitigazione del rischio, istruzioni d’uso, pronto soccorso, smaltimento e condizioni di stoccaggio.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Fernox Biocide AF10" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con approvazione delle condizioni di messa a disposizione sul mercato e uso per specifici impieghi industriali e professionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società MacDermid Hungary Kft, quale titolare dell’autorizzazione, e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Fernox Biocide AF10" nell’Unione europea. L’autorizzazione copre i prodotti di tipo 6, 11, 12 e 13 ai sensi dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, per usi industriali e professionali descritti nel sommario delle caratteristiche del prodotto, con alcune applicazioni limitate al solo uso industriale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal 11 giugno 2025 al 31 ottobre 2034. Non emergono esclusioni territoriali, ma l’uso è subordinato alle condizioni tecniche, di sicurezza e di mitigazione del rischio contenute nell’allegato.

Autorizzazione dell’Unione per "Fernox Biocide AF10"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/930 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo "Fernox Biocide AF10" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La decisione si fonda sul parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto le differenze rispetto al prodotto di riferimento riconducibili a modifiche amministrative e ha confermato la soddisfazione delle condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento biocidi.

Presupposti e riferimento al biocida di riferimento

La domanda era stata presentata da MacDermid Hungary Kft il 22 giugno 2017 nell’ambito della procedura per "stesso biocida" disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. Il prodotto di riferimento è "No. 06-05: Preservative 06-05", appartenente alla famiglia "LANXESS CMIT/MIT biocidal product family", già autorizzata con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2750. La Commissione conferma l’impostazione dell’ECHA e rilascia l’autorizzazione con numero EU-0032996-0000.

Ambito oggettivo: tipi di prodotto e usi autorizzati

L’autorizzazione copre i tipi di prodotto 6, 11, 12 e 13. In concreto, il prodotto può essere impiegato come preservante per prodotti durante lo stoccaggio, per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, come slimicida e come preservante per fluidi di lavorazione o taglio di metallo e vetro. Gli usi descritti nell’allegato coprono numerose matrici industriali: fluidi di lavaggio e pulizia, vernici e rivestimenti, fluidi dell’industria cartaria, tessile e del pellame, colle e adesivi, materiali da costruzione, dispersioni polimeriche, residui minerali, circuiti di raffreddamento, sistemi di condizionamento, unità a membrana e fluidi di lavorazione metallica.

Principio attivo e formulazione

Il principio attivo è la miscela CMIT/MIT, ossia 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one, con contenuto pari al 2,4% p/p. Il prodotto è una formulazione liquida e l’allegato riporta anche i fabbricanti del prodotto e del principio attivo, con siti localizzati in più Paesi terzi e nell’UE.

Condizioni tecniche d’uso

Per ciascun impiego l’allegato specifica matrice da proteggere, organismi bersaglio, campo di applicazione, metodo di dosaggio, tassi di applicazione, frequenza e concentrazioni di principio attivo. In molti casi è richiesto che il prodotto sia incorporato omogeneamente nella matrice o dosato direttamente nel sistema, con applicazione singola o multipla a seconda del trattamento. Per alcuni usi destinati al pubblico è espressamente previsto che i prodotti finali contengano meno di 15 ppm di principio attivo.

Misure di sicurezza, mitigazione del rischio e tutela ambientale

Il regolamento dedica ampio spazio alle misure di sicurezza: test preliminari di idoneità e compatibilità, impiego della dose minima efficace, uso di DPI conformi alle norme EN richiamate, gestione delle acque di risciacquo e dei reflui, e adozione di separatori o scrubber per l’aria di scarico. Per alcuni usi sono fissati limiti specifici, come il massimo scarico di 2 m3/h nei piccoli sistemi di raffreddamento e la presenza di eliminatori di gocce con riduzione della dispersione almeno del 99%.

Pronto soccorso, smaltimento e stoccaggio

L’allegato contiene istruzioni operative dettagliate per ingestione, inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi, con rinvio al 112 e ai centri antiveleni. Sono previste indicazioni per lo smaltimento di prodotto e contenitori secondo la normativa rifiuti, inclusa l’attribuzione dei codici CER. La conservazione è limitata a 12 mesi, in contenitori originali ben chiusi e al riparo dal gelo.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’autorizzazione è valida dall’11 giugno 2025 al 31 ottobre 2034.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

L’articolo 1 rilascia a MacDermid Hungary Kft l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0032996-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Fernox Biocide AF10", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato. L’autorizzazione è valida dall’11 giugno 2025 al 31 ottobre 2034.

Base giuridica e procedura di valutazione

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione si fonda sul parere dell’ECHA, sul progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e sulla conclusione che il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Rapporto con il biocida di riferimento

Il biocida singolo "Fernox Biocide AF10" è presentato come stesso biocida singolo del prodotto di riferimento "No. 06-05: Preservative 06-05" (autorizzazione EU-0031652-0025), appartenente alla famiglia di biocidi di riferimento "LANXESS CMIT/MIT biocidal product family". La Commissione ritiene che le differenze tra i prodotti siano limitate a informazioni modificabili come modifiche amministrative ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

Tipi di prodotto e usi autorizzati

L’allegato autorizza usi nei tipi di prodotto 6, 11, 12 e 13: preservanti per prodotti durante lo stoccaggio, preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, slimicidi e preservanti per fluidi usati nella lavorazione o nel taglio. Gli usi riguardano fluidi di lavaggio e pulizia, vernici e rivestimenti, fluidi dell’industria cartaria, tessile e del pellame, colle e adesivi, additivi e materiali da costruzione, dispersioni/emulsioni polimeriche, residui minerali, circuiti di raffreddamento, sistemi di condizionamento e altri liquidi industriali, soluzioni per moduli a membrana, circuiti delle acque bianche e fluidi per la lavorazione di metallo e vetro.

Composizione e principio attivo

Il principio attivo è la miscela CMIT/MIT (miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one), con contenuto del 2,4% p/p nel prodotto. Il principio attivo è indicato come approvato per i tipi di prodotto pertinenti ai sensi dell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati.

Condizioni d’uso, dosaggi e destinatari

Per ciascun uso l’allegato indica modalità di applicazione, dosaggi minimi e concentrazioni massime di CMIT/MIT puro, generalmente con applicazione singola o multipla e utilizzo manuale o automatico. In molti casi l’uso è riservato a utilizzatori industriali e professionali; per alcuni impieghi specifici la categoria è solo industriale. Per taluni prodotti finali destinati al pubblico è previsto un limite inferiore a 15 ppm di principio attivo.

Misure di mitigazione del rischio e DPI

Le misure generali prevedono test preliminari di compatibilità e idoneità, uso della dose minima efficace, incorporazione omogenea nella matrice, e specifici dispositivi di protezione individuale. In particolare, sono richiesti guanti conformi a EN ISO 374, tuta chimica di tipo 6 conforme a EN ISO 13034 e protezione occhi/viso conforme a EN ISO 16321; per concentrazioni di C(M)IT/MIT pari o superiori a 15 ppm si richiedono ulteriori cautele durante manipolazione, applicazione e post-applicazione.

Prescrizioni ambientali e di impiego per usi specifici

Per alcuni usi in sistemi di raffreddamento, cartiere e impianti industriali sono previsti limiti stringenti: ad esempio, l’uso nei piccoli sistemi di raffreddamento è limitato a scarichi massimi di 2 m3/h e richiede torri con eliminatori di gocce che riducano la dispersione almeno del 99%. Nelle cartiere soggette alla direttiva 2010/75/UE, il trattamento è ammesso solo se le acque reflue sono depurate in loco con trattamento biologico secondo le BAT/BREF; in caso di esenzione, lo scarico deve avvenire nella rete fognaria municipale.

Primo soccorso, smaltimento e stoccaggio

L’allegato contiene istruzioni dettagliate di primo soccorso per ingestione, inalazione, contatto cutaneo e oculare, con raccomandazione di chiamare il 112 o un centro antiveleni secondo i casi. È richiesto lo smaltimento conforme alla normativa sui rifiuti, compreso l’uso dei codici CER in caso di smaltimento nell’UE. La durata di conservazione è di 12 mesi; il prodotto va conservato nei contenitori originali ben chiusi e protetto dal gelo.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti chimicisalute e sicurezzaambientemercato interno

Testo integrale

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