Regolamento (UE) 2025/1475
Regolamento delegato (UE) 2025/1475 della Commissione, del 21 maggio 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione dei precursori di droghe 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone nell’elenco delle sostanze classificate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli elenchi UE dei precursori di droghe controllati inserendo 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone tra le sostanze classificate in categoria 1. La modifica recepisce l’inclusione di tali sostanze nella tabella I della convenzione ONU del 1988, in ragione del loro impiego nella produzione illecita di fentanil e analoghi. L’intervento riguarda sia il commercio intra-Unione sia quello con i paesi terzi e comporta l’aggiornamento degli allegati dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005.
Inclusion dei precursori di droghe 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone nell’elenco delle sostanze classificate ai fini del controllo del commercio intra-UE e con i paesi terzi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori economici e alle autorità competenti degli Stati membri che trattano precursori di droghe nel commercio all’interno dell’Unione e nel commercio tra l’Unione e i paesi terzi. Incide sugli allegati del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005, limitatamente all’inserimento delle due sostanze indicate nella categoria 1 delle rispettive tabelle. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento degli elenchi UE dei precursori di droghe: 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone
Il regolamento delegato (UE) 2025/1475 della Commissione modifica i regimi UE applicabili ai precursori di droghe, aggiornando gli elenchi contenuti nel regolamento (CE) n. 273/2004 e nel regolamento (CE) n. 111/2005. L’intervento è motivato dall’inclusione delle due sostanze nella tabella I della convenzione ONU del 1988 e dalla loro rilevanza nella fabbricazione illecita di fentanil e analoghi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 273/2004 disciplina il commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 regola il commercio tra l’Unione e i paesi terzi. Entrambi gli atti contengono allegati con l’elenco delle sostanze classificate soggette a misure armonizzate di controllo e monitoraggio. La Commissione sottolinea che 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone sono precursori molto idonei per la produzione illecita di fentanil, sostanze estremamente potenti, e che l’inserimento nella categoria 1 è giustificato dal livello di minaccia e dal bisogno di rafforzare il controllo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda gli operatori e le autorità competenti che si occupano di produzione, commercio, importazione ed esportazione di precursori di droghe. Il perimetro materiale è circoscritto all’aggiornamento degli elenchi allegati dei due regolamenti: non introduce un nuovo sistema generale, ma estende quello esistente a due ulteriori sostanze. Le voci sono inserite in categoria 1, con conseguente applicazione delle misure più rigorose previste dalla disciplina UE sui precursori.
Contenuto delle modifiche
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 secondo l’allegato I del regolamento delegato. L’articolo 2 dispone la corrispondente modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 secondo l’allegato II. In entrambi i casi le nuove voci sono inserite in modo sequenziale in base al codice NC e recano i seguenti identificativi:
- 4-piperidone, denominazione NC piperidin-4-one, codice NC 2933 39 99, n. CAS 41661-47-6;
- 1-boc-4-piperidone, denominazione NC terz-butil 4-ossopiperidin-1-carbossilato, codice NC 2933 39 99, n. CAS 79099-07-3.
Effetti pratici per gli operatori
Poiché le due sostanze sono collocate nella categoria 1, gli operatori interessati devono considerarle come sostanze sottoposte alle misure di controllo e monitoraggio più stringenti del sistema UE sui precursori di droghe. Il considerando evidenzia tuttavia che la produzione e il commercio legittimi noti sono limitati, con conseguente onere amministrativo aggiuntivo ritenuto contenuto per imprese e autorità.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Inserimento di nuove sostanze classificate
L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono modificati per includere in categoria 1 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone, con i relativi dati identificativi (codice NC 2933 39 99; numeri CAS 41661-47-6 e 79099-07-3).
Ragioni dell’inclusione
Le nuove voci sono inserite perché le sostanze sono state aggiunte alla tabella I della convenzione ONU del 1988 con le decisioni 67/6 e 67/7 della Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite. Il regolamento evidenzia che si tratta di precursori iniziali idonei alla fabbricazione illecita di fentanil e analoghi, con elevata potenzialità di produzione di grandi quantitativi di sostanza finale.
Collocazione nella categoria 1
Le sostanze sono inserite nella categoria 1, ossia nella fascia soggetta alle misure di controllo e monitoraggio più rigorose previste dai regolamenti UE sui precursori di droghe.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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