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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/935

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/935 della Commissione, del 21 maggio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918, aggiornando le specifiche tecniche per la raccolta e trasmissione dei dati sulla tematica "catene globali del valore". Definisce variabili, disaggregazioni, unità di misura, popolazione statistica, termini di trasmissione e primo periodo di riferimento. La disciplina è volta a garantire dati comparabili e armonizzati tra Stati membri nell’ambito delle statistiche europee sulle imprese.

Modifica delle specifiche tecniche sui requisiti di dati per la tematica "catene globali del valore" nell’ambito delle statistiche europee sulle imprese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto modifica le modalità tecniche di trasmissione dei dati statistici previsti dal regolamento (UE) 2019/2152 per la tematica "catene globali del valore". Riguarda i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita delle sezioni da B a O della NACE con almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi nell’ultimo anno del periodo di riferimento. Alcune variabili sono obbligatorie, mentre la variabile 12 è facoltativa; per le variabili 2, 3, 4 e 5 si applica una soglia di 100 000 EUR per la rilevazione, e può essere applicato il criterio dell’1 % per esentare alcuni Stati membri dalla compilazione. Si applica dal 31 dicembre 2026, fermo restando l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica "catene globali del valore"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/935 della Commissione aggiorna il quadro tecnico per la raccolta dei dati statistici relativi alle catene globali del valore (CGV) ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee sulle imprese. La finalità è assicurare dati comparabili e armonizzati tra Stati membri e consentire una corretta attuazione periodica della tematica CGV, che deve essere prodotta una volta ogni tre anni.

Finalità e base giuridica

La Commissione interviene in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152. Nei considerando si precisa che, per produrre i dati CGV in modo uniforme, occorre specificare variabili, unità di misura, popolazione statistica, classificazioni, disaggregazioni, termine di trasmissione e primo periodo di riferimento; da qui la sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 con il nuovo allegato del regolamento 2025/935. In questo modo vengono aggiornate le specifiche tecniche che gli Stati membri devono seguire nella compilazione e trasmissione dei dati CGV.

Ambito soggettivo e popolazione statistica

La popolazione statistica è definita in modo uniforme per tutte le variabili e comprende i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita delle sezioni da B a O della NACE con un numero di dipendenti e lavoratori autonomi pari o superiore a 50 nell’ultimo anno del periodo di riferimento. Il riferimento alla NACE consente la copertura di industria, costruzioni e servizi alle imprese.

Variabili previste e loro natura

L’allegato distingue 12 variabili, raggruppate per temi:

  • funzioni operative e numero di dipendenti/lavoratori autonomi;
  • catene globali del valore, con indicatori su acquisti e cessioni di beni e servizi con l’estero e sui partner commerciali esteri;
  • approvvigionamento internazionale, con effetti occupazionali e imprese che lo hanno effettuato o preso in considerazione;
  • eventi o problemi recenti che incidono sull’organizzazione delle CGV;
  • trasferimento delle funzioni operative.

Tutte le variabili sono obbligatorie salvo la variabile 12, che è espressamente facoltativa. La rilevazione della variabile 12 può essere omessa dalle autorità statistiche nazionali e le sue voci/disaggregazioni possono essere modificate anche successivamente all’adozione dell’atto.

Soglie di rilevazione e criterio dell’1 %

Per le variabili 2, 3, 4 e 5 la rilevazione riguarda solo le imprese che, nell’ultimo anno del periodo di riferimento, dichiarano un valore superiore a 100 000 EUR per almeno un tipo di beni o servizi acquistati dall’estero o ceduti all’estero. I dati non devono essere raccolti per le imprese al di sotto di tale soglia per la variabile interessata.

È inoltre previsto il possibile utilizzo del criterio dell’1 %: non è necessario compilare le variabili del presente atto se il contributo dello Stato membro, quanto al numero di imprese con almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi a livello aggregato B-O della NACE, nell’anno di riferimento più recente disponibile entro T-18 mesi, è inferiore all’1 % del totale dell’UE.

Unità di misura, periodo di riferimento e trasmissione

L’unità di misura è il valore assoluto. Il termine per la trasmissione dei dati è fissato a T + 21 mesi. Il primo periodo di riferimento è 2024-2026, coerentemente con la periodicità triennale della raccolta CGV.

Fonti dei dati e ricorso a registri

L’allegato consente e, in alcuni casi, richiede il ricorso a registri o ad altre fonti statistiche o amministrative. In particolare devono essere raccolti o ottenuti da tali fonti:

  • l’attività economica principale dell’impresa alla fine dell’anno T;
  • il numero di dipendenti e lavoratori autonomi nell’anno T;
  • le informazioni sulla partecipazione a un gruppo di imprese.

Altri dati, come la funzione operativa essenziale, possono anch’essi provenire da registri o altre fonti anziché dall’indagine diretta.

Disaggregazioni richieste per le singole variabili

L’allegato contiene un articolato sistema di disaggregazioni, che costituisce il nucleo operativo del regolamento. Per la variabile 1 sono richieste disaggregazioni per attività NACE, funzione operativa e classe dimensionale. Per le variabili 2-5 sono previste combinazioni di disaggregazioni per attività, tipo di beni o servizi, zone geografiche e tipologia di gruppo. La variabile 6 riguarda i partner commerciali esteri interni ed esterni al gruppo, distinguendo tra scambi infragruppo ed extra-gruppo e tra beni e servizi.

Per la variabile 7, relativa all’approvvigionamento internazionale, le disaggregazioni coprono attività, classe dimensionale, funzione operativa, tipo di partner commerciale, zone geografiche e tipologia di gruppo. Le variabili 8 e 9 misurano rispettivamente posti di lavoro creati e perduti per effetto dell’approvvigionamento internazionale, anche per livello di qualificazione professionale. Le variabili 10 e 11 richiedono di classificare motivazioni, ostacoli, eventi recenti e importanza dei fattori. La variabile 12 disciplina infine i trasferimenti di funzioni operative, distinguendo approvvigionamento nazionale, rilocalizzazione verso il paese dichiarante e approvvigionamento indiretto.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre però dal 31 dicembre 2026. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato tecnico

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 con il nuovo testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

Ambito soggettivo e popolazione statistica

La popolazione statistica comprende, per tutte le variabili, i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita delle sezioni da B a O della NACE con almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi nell’ultimo anno del periodo di riferimento.

Variabili obbligatorie e facoltative

Sono previste 12 variabili sulla tematica CGV: funzioni operative, catene globali del valore, approvvigionamento internazionale, eventi che incidono sull’organizzazione delle CGV, trasferimento delle funzioni operative. Tutte sono obbligatorie tranne la variabile 12, che è facoltativa.

Soglie e condizioni di rilevazione

Le variabili 2, 3, 4 e 5 si riferiscono solo alle imprese che dichiarano un valore superiore a 100 000 EUR per almeno un tipo di beni o servizi acquistati o ceduti all’estero nell’ultimo anno del periodo di riferimento; i dati non devono essere rilevati per le imprese al di sotto di tale soglia per la variabile corrispondente. Può inoltre applicarsi il criterio dell’1 % per esentare dalla compilazione gli Stati membri il cui contributo al numero di imprese con almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi, a livello aggregato B-O della NACE, sia inferiore all’1 % del totale UE.

Unità di misura, termine di trasmissione e primo periodo di riferimento

L’unità di misura è il valore assoluto; il termine per la trasmissione dei dati è T + 21 mesi; il primo periodo di riferimento è 2024-2026.

Rilevazione dei dati e fonti alternative

Devono essere rilevati o ottenuti da registri o altre fonti statistiche o amministrative almeno: attività economica principale dell’impresa, numero di dipendenti e lavoratori autonomi, partecipazione a un gruppo di imprese. Altri dati, come la funzione operativa essenziale, possono anch’essi provenire da registri o altre fonti anziché dall’indagine.

Disaggregazioni richieste

L’allegato dettaglia in modo esteso le disaggregazioni per ciascuna variabile: per attività NACE, funzione operativa, classe dimensionale, tipo di beni o servizi, zone geografiche, tipologia di gruppo, livello di qualificazione professionale, motivazioni, ostacoli ed eventi recenti, nonché per il trasferimento delle funzioni operative.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistichemercato internodati statisticiimprese

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