Regolamento (UE) 2025/1280
Regolamento delegato (UE) 2025/1280 della Commissione, del 21 maggio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga il termine entro cui gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei piani strategici della PAC relative a determinati trasferimenti finanziari. La modifica si rende necessaria, secondo la Commissione, per tenere conto dell’instabilità del settore agricolo dell’Unione e concedere più tempo agli Stati membri per valutare eventuali revisioni delle decisioni di trasferimento adottate nel 2022. Il nuovo termine è fissato al 31 agosto 2025. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° giugno 2025, così da evitare un vuoto giuridico.
Modifica il termine per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, prorogandolo dal 31 maggio 2025 al 31 agosto 2025 per specifici trasferimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che presentano alla Commissione domande di modifica dei piani strategici della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, con riferimento ai trasferimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, e all’articolo 103. La modifica riguarda il termine di presentazione delle domande disciplinato dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/370. Si applica a decorrere dal 1° giugno 2025 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Proroga del termine per la modifica dei piani strategici della PAC
Il regolamento delegato (UE) 2025/1280 modifica il regolamento delegato (UE) 2023/370, che disciplina le procedure e i termini per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC. L’intervento normativo è circoscritto alla proroga del termine per alcune richieste di modifica concernenti trasferimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115.
Contesto e finalità
La Commissione motiva la modifica con il perdurare di un contesto di instabilità del settore agricolo dell’Unione, che rende difficoltoso per diversi Stati membri assumere già nei primi mesi del 2025 decisioni definitive sulla revisione dei trasferimenti adottati nel 2022. La proroga mira quindi a consentire una migliore pianificazione e valutazione delle eventuali modifiche ai piani strategici.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/370, cioè il termine entro il quale devono essere presentate alla Commissione le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui:
- all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
- all’articolo 88, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115;
- all’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115.
Nuovo termine applicabile
Il nuovo testo dell’articolo 3, paragrafo 4, stabilisce che tali domande di modifica devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 agosto 2025. Ne consegue che il termine precedentemente fissato al 31 maggio 2025 viene esteso di tre mesi.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per evitare un vuoto giuridico tra il periodo di presentazione originario e quello modificato, esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del termine per le domande di modifica
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/370. Le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, e all’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 devono essere presentate alla Commissione nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, invece che fino al 31 maggio 2025.
Ragioni della modifica
La proroga è giustificata dall’attuale contesto di instabilità del settore agricolo dell’Unione e dalle difficoltà di alcuni Stati membri nel decidere tempestivamente se rivedere le decisioni di trasferimento adottate nel 2022. La Commissione ritiene necessario concedere più tempo per la pianificazione dei trasferimenti e per la valutazione delle richieste di modifica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° giugno 2025, al fine di garantire continuità normativa tra il termine originario e quello prorogato ed evitare un vuoto giuridico.
Come è indicizzato
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