Cassazione Penale, Ordinanza n. 23283/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p. I motivi dedotti erano quattro: con il primo si contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità per i due reati, sostenendo che si trattasse di contraffazione "grossolana" e quindi non punibile o comunque non riconducibile alle fattispecie contestate; con il secondo si lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.; con il terzo si deduceva la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; con il quarto si censurava l'eccessività della pena, assumendo che la quantificazione fosse sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che il delitto di cui all'art. 474 c.p. è integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza rilievo della c.d. contraffazione grossolana, poiché la norma tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo, non essendo necessario che l'inganno si realizzi. Ha inoltre escluso che tra i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. vi sia un rapporto di specialità, affermando la loro configurabilità in concorso formale. I motivi relativi alle attenuanti sono stati giudicati privi di specificità perché ripetitivi rispetto all'appello e non confrontati con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato quantità della merce, danno arrecato e personalità dell'imputato. Infine, la censura sulla pena è stata ritenuta manifestamente infondata perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Il delitto è integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto; non rileva la contraffazione grossolana; la tutela è della fede pubblica ed è sufficiente un reato di pericolo, senza necessità di effettivo inganno.
art. 648 c.p.
La fattispecie di ricettazione può concorrere formalmente con il reato di cui all'art. 474 c.p.; il ricorso alla circostanza attenuante del quarto comma è stato ritenuto non specificamente censurato rispetto alla motivazione di merito.
art. 648, comma quarto, c.p.
L'attenuante è stata negata dai giudici di merito in ragione della quantità della merce, del danno arrecato e della personalità dell'imputato; la censura in cassazione è stata ritenuta generica.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa dalla Corte territoriale sulla base degli elementi concreti del caso; la doglianza è stata dichiarata generica e ripetitiva.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in relazione agli elementi rilevanti del caso.
art. 133 c.p.
La pena va determinata in base ai criteri legali di gravità del fatto e personalità del reo; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta congrua.
Massime di principio
- Integra il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto la mera disponibilità dei beni per la commercializzazione, senza che assuma rilievo la natura "grossolana" della contraffazione.
- Il reato previsto dall'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica ed è un reato di pericolo: non è necessario che l'acquirente sia effettivamente tratto in inganno.
- Tra il delitto di commercializzazione di prodotti con marchio contraffatto e la ricettazione può configurarsi concorso formale, perché le relative fattispecie descrivono condotte diverse sul piano strutturale e cronologico e non sussiste un rapporto di specialità.
- Le doglianze in cassazione sulle attenuanti devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione di censure già respinte in appello è inammissibile per difetto di specificità.
- La determinazione della pena e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
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