Sentenza n. 409/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 22.9.2020 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28.01.2021; - della Deliberazione di Giunta Regionale del 4.9.2020, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all'adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con nota del 16.9.2020; - dei Verbali della pre-conferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12.3.2018 e dei Verbali della Conferenza dei Servizi svoltasi in sei sedute dal 7.5.2019 al 6.6.2019; della Deliberazione di Giunta Regionale n.2195 del 12.12.2017 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG; - della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch. Valentina Battaglini, n.2770 del 22.12.2014; - dei Verbali delle Conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16.6.2009 e del 16.4.2012, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Commissario ad acta di approvazione definitiva del nuovo PUG del Comune di Arnesano, nella parte in cui ha classificato i terreni del ricorrente come zona agricola e contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico, privandoli di capacità edificatoria
Esito
Favorevole al resistente (ente pianificatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del nuovo PUG e degli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, che la nomina di un funzionario regionale quale Commissario ad acta avrebbe determinato una situazione di incompatibilità o comunque di condizionamento, poiché il Commissario, nella Conferenza dei servizi, avrebbe dovuto confrontarsi con il dirigente regionale e con l'assessore competente. Ha inoltre sostenuto che il Commissario e la Conferenza dei servizi avrebbero ecceduto i propri poteri, introducendo una modifica sostanziale e totalmente sostitutiva della pianificazione comunale, non giustificata dai rilievi regionali contenuti nella deliberazione n. 2195 del 2017. Il ricorrente ha lamentato che la presenza di vincoli paesaggistici e il richiamo al PUTT e al PPTR non potessero giustificare l'azzeramento generalizzato della capacità edificatoria delle zone agricole, sostenendo che tale capacità costituisse un dato oggettivo comprimibile soltanto per specifiche e puntuali ragioni di tutela. Ha infine dedotto che i verbali della Conferenza dei servizi non contenessero indicazioni concrete circa la necessità di eliminare ogni capacità edificatoria dell'area di sua proprietà.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la nomina del Commissario ad acta, disposta perché il Sindaco, la Giunta e numerosi consiglieri comunali avevano dichiarato la propria incompatibilità ai sensi dell'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, con conseguente impossibilità per gli organi comunali di deliberare. Il Commissario ha operato nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 11 l.r. n. 20/2001, esercitando la funzione pianificatoria e approvando il PUG previa Conferenza dei servizi; non sono state ravvisate decisioni eccedenti il perimetro dell'incarico. Il fatto che il Commissario fosse un funzionario regionale non è stato ritenuto ostativo, poiché egli operava nell'esercizio delle prerogative dell'amministrazione comunale, senza vincolo derivante dalle funzioni del proprio ente di appartenenza. Quanto alle scelte urbanistiche, il giudice ha rilevato che le censure erano essenzialmente formali e non indicavano in concreto per quale ragione l'eliminazione della capacità edificatoria fosse illogica o ingiustamente afflittiva. In assenza di specifici profili di illogicità o contraddittorietà, le prescrizioni del PUG rientrano nell'ampia discrezionalità del pianificatore e non sono sindacabili nel merito. Inoltre, l'area era già classificata come agricola dal precedente Piano di fabbricazione e tale destinazione è stata mantenuta dal nuovo PUG, senza un aggravamento della posizione del proprietario. La scelta pianificatoria è stata comunque ritenuta ragionevole, alla luce dei rilievi regionali sulla rilevanza paesaggistica del territorio agrario e sulla necessità di tutelare e rafforzare la funzione agricola. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 11 l.r. Puglia n. 20/2001
Attribuisce agli organi comunali, e nel caso concreto al Commissario ad acta nominato in loro sostituzione, le competenze relative alla formazione e approvazione del piano urbanistico generale, comprese quelle esercitate attraverso la Conferenza dei servizi.
art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
È stato richiamato quale fondamento delle dichiarazioni di incompatibilità degli organi comunali, che avevano determinato l'impossibilità di deliberare e la conseguente nomina del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Il Commissario ad acta nominato per sostituire gli organi comunali divenuti incompatibili può esercitare la funzione pianificatoria attribuita dalla legge agli organi comunali, entro i limiti dell'incarico conferito e senza che la sua appartenenza all'amministrazione regionale determini, di per sé, un vizio di incompatibilità o incompetenza.
- Le scelte contenute in uno strumento urbanistico generale costituiscono espressione di ampia discrezionalità pianificatoria e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di specifici e circostanziati profili di illogicità, contraddittorietà, travisamento o manifesta irragionevolezza; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione quanto al merito delle opzioni di sviluppo territoriale.
- La contestazione della perdita o dell'azzeramento della capacità edificatoria di un'area deve indicare concretamente le ragioni per cui la scelta pianificatoria sarebbe illogica o sproporzionatamente lesiva; doglianze meramente formali o astratte non sono sufficienti a superare la discrezionalità del pianificatore.
- La conferma, nel nuovo strumento urbanistico, della destinazione agricola già attribuita all'area dal precedente piano costituisce elemento rilevante per escludere che la nuova pianificazione abbia aggravato la posizione del proprietario, ferma restando la necessità di verificare la ragionevolezza complessiva della scelta.
- La tutela paesaggistica e la valorizzazione della funzione agricola possono costituire motivazioni ragionevoli per limitare o escludere la capacità edificatoria delle aree agricole, purché la scelta sia coerente con gli atti di pianificazione sovraordinata e non presenti specifici profili di illogicità o contraddittorietà.
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