Sentenza n. 2230/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza n. 4574/2025, depositata e resa pubblica il 10.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4574/2025, notificata in forma esecutiva il 26 giugno 2025 e passata in giudicato. La sentenza ottemperanda aveva accertato il diritto della docente a usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ordinando al Ministero la relativa assegnazione. La ricorrente ha rappresentato che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni, mentre non risultava allegata né provata l’esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato mediante l’assegnazione alla ricorrente della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente relativamente agli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere. In caso di inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale dovrà provvedere nei 60 giorni successivi alla notificazione di apposita istanza da parte della ricorrente, da comunicare anche alla controparte. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di astreinte, disponendo che la penalità sia calcolata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli eventuali interessi già dovuti. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e il limite massimo nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. È stato precisato che l’amministrazione conserva il potere di adempiere anche dopo l’insediamento del commissario, configurandosi un esercizio concorrente del potere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora, nei limiti della non manifesta iniquità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ulteriore somma di danaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Consente di applicare un’astreinte con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, determinata secondo criteri di proporzionalità e non manifesta iniquità.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio, successivo alla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, consente di attivare l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il titolare designato quale commissario ad acta.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’adempimento integrale, fissando un termine per provvedere.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dallo stesso provvedimento un commissario ad acta destinato a operare dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, subordinando l’intervento commissariale alla presentazione e notificazione di apposita istanza del ricorrente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, cessazione al momento dell’adempimento e fissazione di un tetto massimo necessario a evitare risultati manifestamente iniqui o sproporzionati.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l’amministrazione del potere di adempiere: fino all’effettivo intervento sostitutivo può configurarsi un esercizio concorrente del potere amministrativo da parte dell’amministrazione titolare e del commissario nominato dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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