Sentenza del 15/09/2016 n. 4685 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito derivati da transazioni infragruppo - Art. 110, comma 7, TUIR - Transfer pricing.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo emerge un orientamento contrario all'utilizzo del metodo del margine lordo, in assenza di dati comparabili omogenei e sufficientemente dettagliati, e favorevole all'impiego del metodo del margine netto. Tuttavia, il testo non indica espressamente l'esito processuale, il dispositivo della sentenza o l'eventuale annullamento o conferma dell'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito derivanti da transazioni infragruppo e la corretta applicazione dell'art. 110, comma 7, TUIR in materia di transfer pricing. Il punto centrale è la scelta del metodo di comparazione: il metodo del margine lordo è ritenuto inidoneo quando i dati delle imprese comparabili sono ricavati dai bilanci, perché il margine lordo è fortemente influenzato dalle funzioni svolte, dai rischi assunti, dalle modalità operative e dalle condizioni economiche delle transazioni. È invece ritenuto preferibile il metodo del margine netto, che considera l'utile residuo dopo la remunerazione dei costi connessi alle attività svolte e risente meno delle differenze funzionali tra le imprese comparate.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, TUIR
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.
La norma impone di verificare se i prezzi e le condizioni delle operazioni infragruppo siano conformi al principio di libera concorrenza. La selezione del metodo di transfer pricing deve essere coerente con le caratteristiche delle operazioni, con le funzioni svolte, gli asset impiegati e i rischi assunti dalle parti.
Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento
Le Linee Guida richiamano la necessità di scegliere il metodo più affidabile in relazione ai dati disponibili e alla comparabilità delle operazioni. Il metodo del margine lordo può risultare non attendibile quando i dati delle imprese comparabili provengono da bilanci e non consentono di isolare adeguatamente le differenze funzionali; in tali casi può essere preferibile il metodo del margine netto.
Massime di principio
- Nel transfer pricing non è sufficiente applicare automaticamente un metodo: l'Amministrazione deve motivare perché il metodo prescelto sia il più affidabile rispetto alle caratteristiche concrete delle operazioni.
- Il metodo del margine lordo richiede un elevato grado di comparabilità delle funzioni, dei costi e delle modalità contabili delle imprese confrontate; i soli dati di bilancio possono non essere sufficienti.
- Il metodo del margine netto può essere preferibile quando le imprese comparabili svolgono funzioni non perfettamente identiche o quando non sono disponibili dati dettagliati sui costi diretti e indiretti.
- La scelta del metodo deve considerare funzioni svolte, beni utilizzati, rischi assunti, condizioni contrattuali, caratteristiche dei mercati e qualità dei dati comparabili.
- In caso di contestazione, il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che il metodo utilizzato produce risultati distorti a causa dell'insufficiente comparabilità delle imprese o dell'utilizzo di dati contabili non omogenei.
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