Cassazione Penale, Sentenza n. 21512/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., il riconoscimento di un contrasto di giudicati (ipotesi di ne bis in idem) tra una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 18 aprile 2005 per il reato previsto dall'art. 15-nonies legge 30 luglio 1990, n. 217 e una sentenza di assoluzione emessa dallo stesso Tribunale il 22 giugno 2007 per il reato di cui all'art. 483 c.p., sostenendo che entrambe le decisioni riguardavano la falsità di una dichiarazione attestante l'inesistenza di redditi per l'anno 2000. Denunciava inoltre violazione degli artt. 669, comma 8, cod. proc. pen. e 4 CEDU e un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata che, a suo avviso, non avrebbe spiegato adeguatamente perché non sussistesse identità dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la motivazione del Tribunale di Termini Imerese, che aveva rilevato l'assenza di identità storico-naturalistica dei fatti: le false attestazioni oggetto dei due procedimenti erano rese in date diverse (27 settembre 2001 e 12 novembre 2001), in contesti processuali distinti (proc. pen. n. 199/01 R.G. App. e proc. pen. n. 163/01 R.G. Inc.) e con finalità non sovrapponibili (domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimenti differenti). Richiamando il criterio consolidato della identità del fatto ai fini del ne bis in idem (corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona), la Corte ha escluso il contrasto di giudicati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 669, comma 8, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento di contrasto di giudicati; la Corte ha ritenuto che la domanda non fosse fondata perché mancava l'identità del fatto.
art. 4 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela contro il doppio procedimento/duplicazione delle pene; la Corte non ha rilevato violazione perché non sussisteva ne bis in idem per assenza di identità storico-naturalistica dei fatti.
art. 15-nonies legge 30 luglio 1990, n. 217
Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente era stato condannato nel provvedimento del 2005; la Corte ha valutato che il reato contestato in quella sede non fosse identico, sul piano fattuale, a quello oggetto dell'assoluzione del 2007.
art. 483 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata con riguardo alla sentenza di assoluzione del 2007; la differenza di contestazioni temporali e processuali ha indotto a escludere la sovrapponibilità con la precedente condanna.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma che definisce l'identità processuale tra reati; la Corte ha applicato il criterio secondo cui per 'medesimo fatto' si intende la corrispondenza di tutti gli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e delle circostanze rilevanti.
Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)
Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio consolidato: l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica dell'evento considerato in tutti i suoi elementi; principio applicato dalla Corte per escludere la sovrapposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede il versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro tremila ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Per invocare il ne bis in idem è necessario dimostrare l'identità storico-naturalistica del fatto: corrispondenza di condotta, evento e nesso causale nonché delle circostanze di tempo, luogo e persona.
- Dichiarazioni false rese in date diverse o in procedimenti distinti, anche se riguardano lo stesso tema (es. condizioni reddituali), possono non integrare identità di fatto se differiscono per tempo, contesto procedurale o finalità (es. diverse istanze di patrocinio).
- In sede di sindacato sull'esistenza di un contrasto di giudicati il giudice valuta concretamente gli elementi fattuali e processuali: occorre documentare con precisione la sovrapponibilità degli elementi costitutivi del reato.
- La mera affinità materiale del contenuto delle dichiarazioni non basta per affermare il ne bis in idem; è necessario che si tratti della stessa condotta storica e dello stesso evento giuridicamente rilevante.
- Ricorsi basati su argomentazioni non supportate da riscontri fattuali chiari possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, se ricorre, al pagamento di somme alla cassa delle ammende.
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