Sentenza n. 6043/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) degli atti con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione a n. 14 magistrati (procedura Fasc. n. 19/CD/2023) per la copertura di altrettanti posti, originariamente messi a concorso nella misura di otto con il bando approvato il 19 gennaio 2023 (si cfr. nota prot. n. 623 del 19 gennaio 2023) e poi aumentati nel numero sino a quattordici e, in particolare, della delibera dell''assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura adottata il 21 febbraio 2024 nonché della graduatoria finale approvata nella seduta di plenum del 21 febbraio 2024, entrambe pubblicate il 22 febbraio 2024; b) dei verbali e delle deliberazioni della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura relativi alla suindicata procedura (Fasc. n. 19/CD/2023) per il conferimento delle funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, originariamente messi a concorso nella misura di otto posti con il bando approvato il 19 gennaio 2023 (si cfr. nota prot. n. 623 del 19 gennaio 2023) e poi aumentati nel numero sino a quattordici; c) dei verbali e del parere resi dalla Commissione Tecnica (art. 12, co. 13 D.lgs 160/2006) con riferimento al dott. -OMISSIS-; d) del conseguente D.M. 1° marzo 2024 di trasferimento; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi comprese le nomine intervenute; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 maggio 2024: a) dei DD.MM. del giorno 1° marzo 2024, pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo 2024, pubblicato il 2 aprile 2024, con i quali è stato decretato il trasferimento dei controinteressati vincitori della selezione per cui è causa, a loro domanda, alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di legittimità; b) dei verbali di immissione in possesso dei controinteressati nelle funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, di cui non si conoscono estremi e date; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente, resa con memoria del 26 gennaio 2026, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.
Atto impugnato: atti del CSM relativi al conferimento a quattordici magistrati delle funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, inclusi la graduatoria finale, i verbali della procedura, il parere della Commissione tecnica e i decreti ministeriali di trasferimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura Fasc. n. 19/CD/2023, originariamente bandita per otto posti e successivamente ampliata a quattordici, con cui il CSM ha conferito a quattordici magistrati le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Sono stati contestati, in particolare, la delibera plenaria del CSM e la graduatoria finale del 21 febbraio 2024, i verbali e le deliberazioni della Terza Commissione, i verbali e il parere della Commissione tecnica previsto dall'art. 12, comma 13, d.lgs. 160/2006, nonché i decreti ministeriali di trasferimento e gli atti conseguenti. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 12, comma 13, d.lgs. 160/2006
Richiamato quale base normativa del parere della Commissione tecnica nell'ambito della procedura per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e ritenuta sussistente dal giudice, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti quando il giudice ravvisi specifici presupposti per tale regolazione.
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