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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di “Avviso orale” (prot Cat II - M.P.S. prov n. -OMISSIS-) emesso dal Questore di Parma in data 11 aprile 2024; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Parma l'11 aprile 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per l'annullamento l'avviso orale adottato dal Questore di Parma, unitamente agli atti antecedenti, conseguenti e connessi. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio rileva che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito. Per tale ragione dispone che il ricorrente dichiari motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiorni la situazione relativa alla vicenda e comunichi e documenti eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando altresì l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L'Amministrazione resistente deve verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non decide nel merito l'impugnazione dell'avviso orale. Dispone specifici incombenti istruttori: entrambe le parti devono adempiervi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il ricorrente deve chiarire e documentare l'attuale permanenza dell'interesse e l'Amministrazione deve completare, se necessario, la propria difesa e riferire sulle sopravvenienze rilevanti. Il Collegio avverte che l'inerzia delle parti, in particolare la mancata ottemperanza agli incombenti, potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. e potrà condurre a desumere la sopravvenuta carenza di interesse, con possibile dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    La mancata ottemperanza a un'ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, quando il comportamento processuale della parte manifesti implicitamente ma inequivocabilmente il disinteresse attuale alla decisione.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini dell'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti può essere valorizzata nella valutazione della permanenza dell'interesse alla decisione e dell'eventuale improcedibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, ai fini dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando non risulti recente attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre un'istruttoria finalizzata a verificare l'attualità dell'interesse, chiedendo alle parti di riferire e documentare fatti o atti sopravvenuti.
  • La mancata ottemperanza a un'ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell'interesse può essere valutata, insieme al comportamento processuale della parte, quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione e fondare una successiva declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In vista della trattazione di una causa risalente, il giudice può richiedere al ricorrente di aggiornare la situazione sostanziale e processuale e all'amministrazione di riferire sulle sopravvenienze potenzialmente rilevanti per la cessazione della materia del contendere o per la carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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