Regolamento (UE) 2017/1904
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'immissione sul mercato e l'uso del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi. L'autorizzazione è limitata ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova, con classificazione nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L'EFSA ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente e idoneo a migliorare l'efficienza alimentare nei polli da ingrasso; tale conclusione è estesa alle pollastre. Il regolamento stabilisce anche requisiti di impiego, misure di protezione per gli operatori e la scadenza dell'autorizzazione.
Autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di Bacillus licheniformis DSM 28710 per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all'impiego, nell'alimentazione animale, del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 quale additivo zootecnico. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i polli da ingrasso e le pollastre allevate per la produzione di uova, alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell'allegato. È rilevante nell'intero territorio dell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento contiene inoltre indicazioni specifiche sui mangimi che includono determinati coccidiostatici autorizzati. Il periodo di autorizzazione termina l'8 novembre 2027.
Autorizzazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione autorizza l'impiego del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. L'intervento si fonda sul parere favorevole dell'EFSA e sulla verifica delle condizioni di autorizzazione previste dal diritto UE.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione richiesta. Nel parere del 18 ottobre 2016, l'EFSA ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato non presenta effetti nocivi per la salute degli animali, per la salute umana o per l'ambiente e può migliorare il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso; tale conclusione è stata estesa anche alle pollastre allevate per la produzione di uova. L'Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito dell'autorizzazione
L'additivo è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". L'autorizzazione riguarda esclusivamente i polli da ingrasso e le pollastre allevate per la produzione di uova. L'allegato precisa che il prodotto è identificato dal numero 4b1828 e che il titolare dell'autorizzazione è Huvepharma NV.
Caratteristiche del prodotto e metodi di controllo
L'additivo è descritto come un preparato in forma solida di Bacillus licheniformis DSM 28710, contenente un minimo di 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo. La sostanza attiva consiste in spore vitali di Bacillus licheniformis DSM 28710. Per il controllo analitico, il regolamento rinvia al metodo di diffusione su piastra EN 15784 per il conteggio nell'additivo, nella premiscela e nel mangime, e al metodo PFGE per l'identificazione del ceppo.
Condizioni di impiego e requisiti operativi
Il tenore minimo nell'alimento completo è fissato a 1,6 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. L'allegato richiede che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre previsto che l'impiego sia consentito in mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati, elencati espressamente nell'allegato.
Sicurezza degli utilizzatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l'adozione di procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l'utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione della pelle e degli occhi.
Durata, efficacia ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina l'8 novembre 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
Il preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710, identificato con il numero 4b1828, è autorizzato come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni fissate nell'allegato.
Specie destinatarie e condizioni di impiego
L'uso è consentito per i polli da ingrasso e per le pollastre allevate per la produzione di uova. Il tenore minimo indicato è pari a 1,6 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L'allegato richiama condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico da riportare nelle istruzioni per l'uso.
Composizione e metodi di analisi
L'additivo è un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 in forma solida, contenente un minimo di 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo. Per il conteggio nell'additivo, nella premiscela e nell'alimento per animali si utilizza il metodo di diffusione su piastra EN 15784; per l'identificazione si utilizza l'elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Compatibilità con coccidiostatici autorizzati
L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati elencati nell'allegato: decochinato, diclazuril, alofuginone, nicarbazina, cloridrato di robenidina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o salinomicina sodica.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione di pelle e occhi.
Durata dell'autorizzazione
La fine del periodo di autorizzazione è fissata all'8 novembre 2027.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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