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Ordinanza

Ordinanza n. 743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9993/2025.

Giustizia amministrativa202509315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 9993/2025 e, nella presente fase, ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4523/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto, ai sensi dell’art. 58, comma 2, c.p.a., la modifica dell’ordinanza cautelare n. 4523/2025, con cui era stata respinta per assenza di periculum in mora la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. Ha dedotto un errore di fatto revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’ordinanza avesse ritenuto il periculum meramente ipotetico ed eventuale, mentre una nota INPS del 28 novembre 2025 attestava testualmente la sospensione del trattamento pensionistico a decorrere da gennaio 2026. Ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicata e contestato gli ulteriori profili esaminati dal giudice di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di modifica dell’ordinanza cautelare. Il collegio ha ritenuto che, anche ammettendo la possibile sussistenza dell’errore di fatto revocatorio in ordine al periculum in mora, mancasse comunque il fumus boni iuris. La questione di costituzionalità prospettata, pur meritevole di ulteriore approfondimento nella fase di merito, non è stata ritenuta allo stato non manifestamente infondata, in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella materia e delle differenze tra l’ordinamento della Polizia di Stato e quello dei Carabinieri. Gli altri motivi d’appello sono stati ritenuti prima facie non fondati, condividendo il collegio le conclusioni del giudice di primo grado, salva ogni ulteriore valutazione nel merito. La misura cautelare non è stata quindi concessa. Il collegio ha segnalato la possibilità di presentare una motivata istanza di prelievo, tenuto conto delle eventuali difficoltà economiche derivanti dalla perdita del trattamento pensionistico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, c.p.a.

    modifica dell’ordinanza cautelare

    Consente di chiedere la modifica delle misure cautelari, o delle decisioni cautelari, al ricorrere dei relativi presupposti; nel caso concreto l’istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    Il possibile errore di fatto concernente la valutazione del periculum non è stato ritenuto sufficiente a modificare la decisione cautelare, poiché risultava comunque insussistente il fumus boni iuris.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla fase cautelare d’appello; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • La modifica di una decisione cautelare può essere negata anche quando sia ipotizzabile un errore di fatto relativo al periculum in mora, qualora resti comunque insussistente il fumus boni iuris.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività di una sentenza richiede la compresenza di periculum in mora e fumus boni iuris; l’accertamento di una situazione di pregiudizio economico non è sufficiente se i motivi dedotti appaiono prima facie infondati.
  • In sede cautelare, una questione di legittimità costituzionale non può fondare il fumus boni iuris quando, allo stato degli atti, non risulti non manifestamente infondata, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità legislativa riconosciuta nella materia e delle differenze tra ordinamenti di corpi appartenenti alla pubblica amministrazione.
  • La valutazione negativa del fumus nella fase cautelare non preclude l’ulteriore approfondimento della questione nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionaleDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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