Sentenza del 22/04/2022 n. 12887 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.N. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 22086/2020 sostenendo errori di fatto relativi alla notifica a mezzo raccomandata: in particolare che la firma sull'avviso di ricevimento non corrispondeva alla sua e che l'ufficiale postale non avrebbe specificato la qualità della persona che ha ricevuto il plico, rendendo illegittima la presunzione di consegna a mani proprie. Ha inoltre dedotto errori sulla decorrenza dei termini di prescrizione e sulla mancata pronuncia sulla domanda di declaratoria di decadenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che i profili dedotti riguardassero valutazioni di fatto già effettuate dalla Corte e non errori revocatorî ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4. In particolare la Corte ha affermato l'irrilevanza, nella forma di notifica utilizzata, della qualificazione della persona che materialmente ha ricevuto l'atto quando il plico risulta consegnato all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento risulti sottoscritto; ha inoltre considerato inammissibile (per essere proposta per la prima volta in cassazione) e comunque infondata l'eccezione di prescrizione. R.N. è stato condannato alle spese di giudizio pari a Euro 2.300,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
istituisce la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
la revocazione è ammessa solo per specifici errori di fatto riconducibili all'art. 395 c.p.c., e l'istanza deve evidenziare un errore revocatorio concreto
art. 395 c.p.c., n. 4
errore di fatto rilevante per la revocazione
l'errore revocatorio richiede un errore di percezione o una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, quando tale fatto risulta incontestabilmente escluso o accertato dagli atti
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
riferimento al contributo unificato
la Corte dà atto degli obblighi di versamento del contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
regime del contributo unificato
richiamato per determinare l'ulteriore importo da versare se dovuto in base alla natura del ricorso
Massime di principio
- La revocazione in Cassazione è uno strumento eccezionale: è ammessa solo per errori di fatto chiari, materiali e incontestabili ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c.; differenze interpretative o valutazioni probatorie non costituiscono motivo di revoca.
- Se la notifica tramite raccomandata risulta consegnata all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento è sottoscritto, opera la presunzione che la consegna sia avvenuta a mani del destinatario salvo prova contraria; una firma illeggibile o diversa richiede prova convincente che il ricevente sia persona diversa nelle categorie rilevanti per superare la presunzione.
- Questioni di fatto che sono state trattate e risolte dalla Corte con valutazioni probatorie non sono sindacabili mediante revocazione; chi contesta la ricezione o l'identità del ricevente deve proporre e documentare tali contestazioni nei precedenti gradi di giudizio.
- La deduzione di eccezioni nuove (es. prescrizione) sollevate per la prima volta in sede di legittimità è in genere inammissibile; se proposta tardivamente può essere respinta senza entrare nel merito.
- Per impugnare con successo la validità della notifica è necessario fornire elementi probatori diretti e specifici (es. testimonianze, documenti che attestino l'assenza del destinatario o la consegna a soggetto diverso dalle categorie ammesse), non limitarsi a dedurre mere incongruenze grafiche nella firma.
- Le spese e gli oneri connessi al ricorso per revocazione possono essere a carico del ricorrente quando il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 3584 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 104 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 601 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 1659 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →