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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 40/2023 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.06.2023, e notificata in forma esecutiva il 06.02.2025

Giustizia amministrativa202500572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2023 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2023 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 giugno 2023 e notificata in forma esecutiva il 6 febbraio 2025. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva infine ottemperato al giudicato, determinando la cessazione della materia del contendere. È stata tuttavia chiesta la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'adempimento, documentato in atti, era intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, ritenendo rilevante il fatto che l'esecuzione fosse intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, con rimborso del contributo unificato; la distrazione è stata disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, l'avvenuta ottemperanza al giudicato ha eliminato l'interesse alla prosecuzione, pur lasciando ferma la decisione sulle spese.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione ottempera integralmente al giudicato dopo la proposizione del ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere, purché la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali se il ricorso si è reso necessario a causa della precedente mancata esecuzione e l'ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per ottemperanza sopravvenuta, il giudice può regolare le spese ponendole a carico dell'amministrazione che ha adempiuto tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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