Cassazione Civile, Ordinanza n. 16357/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001 e dalla successiva iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento che la contribuente assumeva non le fossero mai state notificate, o comunque notificate tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per mancanza di prova della notificazione dei provvedimenti prodromici all'iscrizione ipotecaria. In appello, invece, la CTR aveva accolto i gravami dell'ente impositore e del concessionario, rigettando quello incidentale della contribuente. In cassazione la contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia/violazione del giudicato interno e delle regole processuali tributarie, sostenendo che la CTR avesse esaminato la tempestività della notifica della cartella senza che vi fosse una specifica impugnazione sul punto da parte delle controparti; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella, lamentando che la CTR avesse ricavato la data di notifica dell'avviso di ricevimento da documenti privi di data postale valida; 3) ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe considerato corretta una notificazione per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento mai dedotta dall'Agenzia; 4) violazione degli obblighi di motivazione, per mancata decisione sull'appello incidentale condizionato e sui motivi ritenuti assorbiti in primo grado. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi: la questione sulla notifica della cartella era stata effettivamente devoluta in appello; il documento prodotto da Equitalia recava il timbro postale con la data di notifica; una volta accertata la notifica della cartella e la sua mancata impugnazione, risultavano irrilevanti le censure sulle notifiche degli avvisi di accertamento. Sul quarto motivo, la Corte ha distinto: ha ritenuto implicitamente assorbite le questioni già superate dall'accertata notifica della cartella, ma ha rilevato che la CTR non aveva pronunciato su altri motivi rimasti assorbiti in primo grado, in particolare su una questione concernente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e l'eventuale mancato previo contraddittorio; per tale profilo ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ma ha accolto il quarto nei limiti indicati in motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo non esaminato dalla CTR, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà pronunciarsi sui motivi rimasti senza decisione, verificando in particolare se la domanda sulla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria fosse sostanzialmente diretta a censurare la mancanza di previo contraddittorio. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'accoglimento dei motivi rigettati.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dalla ricorrente per contestare il thema decidendum devoluto in appello; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata effettivamente impugnata.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato con riferimento alle preclusioni del giudizio tributario d'appello; la Corte ha escluso la violazione lamentata.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per dedurre una novità della questione in appello; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
art. 112 c.p.c.
Usato per denunciare ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione sui primi profili, ma ha rilevato omessa pronuncia su alcuni motivi assorbiti.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato interno; la Corte ha ritenuto che la censura sulla notifica della cartella fosse stata ritualmente devoluta.
art. 329 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di acquiescenza e giudicato interno; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla ricorrente sui primi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro processuale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma sulla notificazione della cartella richiamata per contestare la data e la prova della notifica; la Corte ha ritenuto valido il documento prodotto dal concessionario.
art. 148 c.p.c.
Richiamato in relazione alle modalità di attestazione della data di notificazione; la Corte ha valorizzato il timbro postale presente sull'avviso.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma evocata per la tempestività della notifica della cartella e la decadenza della pretesa; la Corte ha ritenuto la questione comunque devoluta in appello.
art. 111 Cost.
Richiamato per lamentare difetto di motivazione della sentenza d'appello.
art. 132 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per dedurre la carenza motivazionale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per contestare l'insufficienza della motivazione della CTR.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato in tema di appello incidentale e di motivi assorbiti.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato con riferimento alla decadenza dell'avviso di accertamento, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa dall'omessa impugnazione della cartella.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
Citato erroneamente dalla ricorrente in relazione all'iscrizione ipotecaria; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio debba valutare il reale contenuto della domanda, specie quanto al previo contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una questione è devoluta al giudice d'appello quando risulti effettivamente censurata nei motivi di gravame, anche se la formulazione della doglianza non riproduce in modo tecnico la statuizione di primo grado.
- La prova della notifica della cartella può essere tratta dall'avviso di ricevimento o da documentazione che rechi un timbro postale chiaramente indicativo della data di avvenuta notifica; la doglianza che contesti la data deve confrontarsi con il contenuto effettivo del documento prodotto.
- Una volta accertata la rituale notificazione della cartella e in mancanza di sua impugnazione, diventano irrilevanti le censure relative alla notificazione degli atti presupposti, come gli avvisi di accertamento.
- Il giudice di appello deve pronunciare su tutti i motivi non assorbiti; la mancata decisione su un motivo effettivamente rimasto vivo determina nullità della sentenza limitatamente a tale profilo e impone la cassazione con rinvio.
- Se una domanda sulla legittimità di un'iscrizione ipotecaria è sostanzialmente diretta a far valere la mancanza di previo contraddittorio, il giudice di rinvio deve esaminare la censura secondo la sua effettiva sostanza, a prescindere dall'erronea indicazione della norma formalmente violata.
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