Cassazione Civile, Ordinanza n. 02251/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
Un soggetto, già coniuge della controparte, aveva convenuto l'ex moglie davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva di un terreno agricolo con fabbricato rurale, assumendo che il bene fosse stato acquistato grazie a una donazione indiretta del padre. La controparte sosteneva invece che il bene fosse stato acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione legale; in via riconvenzionale domandava lo scioglimento della comunione e il risarcimento dei danni derivanti da reati per cui l'attore era stato condannato in sede penale. Il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale di divisione attribuendo il bene all'ex moglie con conguaglio, e condannava l'attore al risarcimento del danno non patrimoniale da reato oltre che alle spese. In appello il soccombente otteneva soltanto il venir meno della condanna risarcitoria da mancata esecuzione dolosa di provvedimento giudiziale, mentre restava ferma la decisione sulla comunione e sulla divisione; venivano riviste anche le spese. Con il ricorso per cassazione il soccombente articolava sette motivi: 1) omessa ammissione di prove testimoniali decisive e violazione del diritto di difesa; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver valorizzato la presenza del padre donante all'atto di acquisto e la sua acquiescenza; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi ai miglioramenti apportati al bene e alla motivazione sulla consulenza tecnica; 4) errata ritenuta non contestazione del valore del godimento esclusivo dell'immobile; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da reato; 6) ultrapetizione e violazione del giusto processo nella liquidazione dei danni da reato, con particolare riguardo alla prova documentale medica e al quantum; 7) illegittima compensazione parziale delle spese di lite invece che integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alle prove testimoniali, al preteso omesso esame dei fatti, alla contestazione del quantum e alla pretesa non contestazione, ritenendo in vari casi che le censure non colpissero tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata o che mirassero, in realtà, a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione. Ha respinto nel merito le doglianze sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale e sulla liquidazione del danno da reato, osservando che il giudice di merito aveva correttamente utilizzato documenti agli atti e che la somma liquidata restava entro il petitum. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca, con prevalente accoglimento delle domande della resistente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., lo ha altresì condannato al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comma 1; comma 2; ultimo comma
La proposta del consigliere non è decisoria e non comporta incompatibilità; se il collegio definisce il giudizio conformemente alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste per la decisione accelerata.
art. 51 c.p.c.
La formulazione della proposta ex art. 380-bis non determina incompatibilità del consigliere ai fini della composizione del collegio.
art. 52 c.p.c.
Come per l'art. 51 c.p.c., non sussiste incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice fonda la decisione su documenti e risultanze ritualmente acquisiti e non attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato.
art. 115 c.p.c.
Il giudice può porre a base della decisione i fatti e i documenti ritualmente acquisiti; la doglianza sulla non contestazione deve confrontarsi con la concreta ratio della sentenza.
art. 116 c.p.c.
Le dichiarazioni e i documenti versati in atti possono essere valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, nel rispetto delle regole processuali.
art. 183 c.p.c.
Le richieste istruttorie devono essere tempestivamente formulate e, se necessario, riproposte in appello nei modi dovuti.
art. 184 c.p.c.
Richiamato come norma processuale nel motivo sulla prova testimoniale, senza che la Corte ne ravvisi violazione autonoma.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla prova, senza rilievo decisivo autonomamente accolto dalla Corte.
art. 356 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla prova testimoniale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del giusto processo; la Corte ritiene infondata la censura, in particolare quanto all'utilizzabilità di documenti formati fuori dal contraddittorio ma ritualmente prodotti.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa lesione nel mancato accoglimento delle prove testimoniali per le ragioni processuali indicate.
art. 179, comma 1, lett. b) c.p.c.
Richiamato nel motivo sul preteso difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione nel caso concreto.
art. 360 c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla motivazione o al ragionamento valutativo del giudice di merito.
art. 820 c.c.
Richiamato nel motivo sulla mancata contestazione del valore del godimento esclusivo dell'immobile, senza accoglimento della doglianza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione non è apparente se la Corte esplicita il criterio giuridico seguito per l'ammissibilità della domanda riconvenzionale e tale motivazione è percepibile.
art. 36 c.p.c.
La domanda riconvenzionale è ammissibile, nei limiti di competenza, quando esista un collegamento oggettivo con la domanda principale che renda opportuno il simultaneus processus.
art. 2059 c.c.
Richiamato quale base della condanna risarcitoria per danni non patrimoniali derivanti da reato nel giudizio di merito.
art. 185 c.p.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria da reato nel giudizio di merito.
art. 92, comma 2 c.p.c.
In presenza di soccombenza reciproca il giudice può compensare le spese parzialmente o per intero, con valutazione discrezionale di merito.
art. 96 c.p.c.
commi 3 e 4; ultimo comma dell'art. 380-bis
La definizione del ricorso conforme alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie per abuso del processo e responsabilità aggravata, con condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a fondarla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte, perché l'impugnazione della sola ratio non contestata non può produrre l'annullamento della decisione.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice utilizza elementi documentali ritualmente acquisiti al processo per valutare la domanda proposta, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformarlo in una censura di insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- La riconvenzionale del convenuto è ammissibile, nei limiti di competenza del giudice adito, quando tra domanda principale e domanda riconvenzionale esista un collegamento oggettivo sufficiente a rendere opportuno il simultaneus processus.
- La documentazione formata unilateralmente o fuori dal contraddittorio non è per ciò solo inutilizzabile nel processo civile: il giudice può valutarla se ritualmente prodotta e acquisita agli atti.
- In presenza di soccombenza reciproca il giudice di merito può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, esercitando un potere discrezionale sindacabile solo nei limiti di legge.
- La mancata riproposizione specifica in appello delle richieste istruttorie e delle contestazioni può rendere inammissibili le censure in cassazione, specie se la sentenza di merito è sorretta anche da una diversa ratio non aggredita.
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