Sentenza n. 1942/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso contro le graduatorie definitive del concorso per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR sotto il profilo della ritenuta mancata notificazione del ricorso di primo grado a un controinteressato necessario. Sosteneva che la candidata collocata al primo posto nella graduatoria per la sede di Napoli fosse idonea destinataria della notificazione, poiché l’eventuale riconoscimento del punteggio rivendicato avrebbe potuto determinarne lo scavalcamento. Deduceva inoltre che l’unicità del bando e della procedura concorsuale rendesse sufficiente la notificazione effettuata anche rispetto alle graduatorie relative alle sedi di Napoli Nord in Aversa e Caserta. Nel merito, riproponeva le censure concernenti l’illegittima espunzione del punteggio attribuito per l’esercizio pregresso di funzioni giudiziarie svolte quale arbitro nominato ai sensi dell’art. 810 c.p.c. e il mancato riconoscimento della riserva di posti spettante, secondo la prospettazione dell’interessato, agli orfani di guerra e ai soggetti equiparati. In appello deduceva anche l’incostituzionalità sopravvenuta dell’art. 4, comma 4, lettera a), d.lgs. n. 116/2017, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025, chiedendo il riconoscimento dell’ulteriore anzianità professionale. Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente la questione processuale relativa alla notificazione del ricorso al controinteressato necessario.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notificazione a un controinteressato necessario. Ha ribadito che il controinteressato deve essere individuato attraverso la contemporanea presenza di un elemento formale, costituito dalla contemplazione nominativa nel provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse legittimo uguale e contrario a quello del ricorrente. Nelle graduatorie concorsuali occorre verificare quale posizione sia concretamente pregiudicata dall’accoglimento del ricorso. Il Collegio ha distinto tra graduatorie quantitative, nelle quali tutti i vincitori collocati in posizione utile conseguono la medesima utilità e il pregiudizio ricade sull’ultimo classificato, e graduatorie qualitative, nelle quali le diverse posizioni attribuiscono utilità differenziate, come la scelta della sede o l’ordine di chiamata. Nel caso concreto, i quaranta vincitori per la sede di Napoli risultavano titolari di posizioni sostanzialmente indifferenti ai fini dell’ammissione al tirocinio. La candidata collocata al primo posto, pertanto, non avrebbe subito un pregiudizio concreto e diretto, poiché anche in caso di scavalcamento sarebbe rimasta in posizione utile. Il soggetto effettivamente pregiudicato sarebbe stato l’ultimo classificato, mai evocato in giudizio. Quanto alle sedi di Aversa e Caserta, il ricorso non era stato notificato ad alcun candidato delle relative graduatorie; inoltre, la candidata notificata non aveva indicato la sede di Caserta e non poteva essere considerata controinteressata rispetto a quella graduatoria. Il fatto che il bando fosse unico non rendeva unica la graduatoria né esonerava il ricorrente dall’individuazione del soggetto concretamente pregiudicato in ciascuna sede. Il Collegio ha escluso la rilevanza delle dedotte difficoltà di notifica e dell’errore scusabile, osservando che il giudice di primo grado non aveva fondato la decisione su un’impossibilità materiale di notificazione. In presenza di difficoltà di individuazione o reperimento dei destinatari, l’interessato avrebbe potuto chiedere la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., anche senza una previa notificazione ordinaria a un controinteressato. La mancata notificazione al contraddittore necessario è stata ritenuta insanabile e inderogabile. Le questioni relative alla legittimità sostanziale delle graduatorie, al titolo preferenziale per l’attività arbitrale, alla riserva per le categorie protette e al motivo aggiunto fondato sulla sopravvenuta pronuncia costituzionale sono state assorbite. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
controinteressato necessario
Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’amministrazione che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati individuati nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabili.
art. 41, comma 4, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche quando non sia stata effettuata una previa notificazione ordinaria a uno dei controinteressati.
art. 37 c.p.a.
Non è invocabile per superare la mancata notificazione del ricorso a un controinteressato necessario quando l’omissione riguarda l’individuazione del soggetto concretamente pregiudicato e non una mera difficoltà materiale di reperimento o notificazione.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa discussione e avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la decisione semplificata nei casi di manifesta fondatezza, infondatezza, irricevibilità o inammissibilità del ricorso.
art. 810 c.p.c.
arbitro nominato dal Presidente del Tribunale
La questione relativa alla riconducibilità dell’attività arbitrale alle funzioni giudiziarie non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità processuale.
art. 4, comma 4, lettera a), d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
con il limite massimo di dieci anni di anzianità
La questione relativa alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della limitazione decennale del computo dell’anzianità professionale è stata assorbita.
artt. 8 e 12 l. 2 aprile 1968, n. 482
riserva di posti in favore delle categorie protette
La questione relativa al diritto alla riserva di posti per gli orfani di guerra e soggetti equiparati non è stata esaminata nel merito per effetto dell’inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025
illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), d.lgs. n. 116/2017, limitatamente alle parole «con il limite massimo di dieci anni di anzianità»
La pronuncia è stata invocata dall’appellante per ottenere il riconoscimento dell’intera anzianità professionale, ma la relativa questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la qualità di controinteressato necessario richiede la contemporanea sussistenza di un elemento formale, consistente nella contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato o nella sua agevole individuabilità, e di un elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse legittimo uguale e contrario a quello azionato dal ricorrente.
- Nelle graduatorie concorsuali, il controinteressato necessario è il soggetto che subirebbe un pregiudizio personale, concreto e diretto dall’accoglimento del ricorso; tale individuazione deve essere compiuta in relazione all’utilità effettivamente attribuita dalle diverse posizioni della graduatoria.
- Quando una graduatoria è quantitativa, perché tutti i candidati collocati in posizione utile conseguono la medesima utilità, il controinteressato necessario è normalmente l’ultimo candidato collocato in posizione utile, poiché è il solo destinato a essere escluso dall’accoglimento del ricorso.
- Quando una graduatoria è qualitativa, le diverse posizioni possono configurare controinteressi distinti se attribuiscono utilità differenziate, quali la scelta della sede, l’ordine di chiamata, la precedenza nella mobilità o altri vantaggi previsti dal bando o dalla normativa.
- La circostanza che una procedura concorsuale sia disciplinata da un unico bando non esonera il ricorrente dall’individuare e notificare il ricorso al candidato concretamente pregiudicato in ciascuna distinta graduatoria o sede per la quale chieda tutela.
- La mancata notificazione del ricorso al controinteressato necessario determina l’inammissibilità del ricorso ed è, secondo la decisione, insanabile e inderogabile dal giudice; le difficoltà di individuazione o reperimento dei destinatari possono essere affrontate mediante richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
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