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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03879/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (farmacia)

La controversia

L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla farmacia per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nel periodo marzo-agosto 2011, sostenendo di avere già eseguito, prima del ricorso monitorio, i pagamenti dovuti mediante bonifici e di aver correttamente imputato tali pagamenti ai sensi dell'art. 1193, comma 1, c.c. La farmacia aveva resistito, affermando che non si trattava di una pluralità di debiti autonomi, ma di un unico rapporto con pagamenti parziali, sicché trovava applicazione l'art. 1194 c.c., con imputazione prima agli interessi e poi al capitale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e condannato l'azienda sanitaria al pagamento della somma ingiunta oltre interessi moratori. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1193 e 1194 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ricondotto i rapporti tra ASL e farmacia a un unico rapporto; 2) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., sostenendo che il credito della farmacia non fosse provato o esigibile in modo adeguato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via principale, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per insufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché il ricorso non consentiva una chiara e completa ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Ha inoltre affermato che i motivi difettavano di autosufficienza e specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stati riportati o localizzati con precisione gli atti e i documenti rilevanti. In ogni caso, la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: il rapporto tra SSN e farmacie ha fonte legale ed è unitario, sebbene le prestazioni siano plurime e continuative; ne consegue che i pagamenti periodici effettuati dall'ASL costituiscono adempimenti parziali e non possono essere imputati al capitale senza il consenso del creditore-farmacia, operando l'art. 1194, comma 2, c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    disciplina l'imputazione del pagamento, ma non si applica quando i versamenti si inseriscono in un unico rapporto con obbligazioni periodiche e parziali soggette alla regola speciale dell'art. 1194 c.c.

  • art. 1194 c.c.

    nei pagamenti parziali relativi a debiti della stessa specie inseriti in un unico rapporto, il debitore non può imputare il pagamento al capitale senza il consenso del creditore, dovendosi prima soddisfare interessi e accessori.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, ma il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la piena comprensione della controversia, nonché l'indicazione specifica e localizzabile degli atti e documenti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    costituisce il parametro formale di deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge, ma non esonera dagli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 360bis c.p.c.

    la conformità della decisione impugnata a un orientamento giurisprudenziale consolidato impone al ricorrente di indicare argomenti idonei a sollecitarne il mutamento, altrimenti il ricorso è inammissibile.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato come base normativa della disciplina legale del rapporto tra servizio sanitario e farmacie.

  • d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371

    richiamato come fonte regolatrice del rapporto convenzionale/farmaceutico tra SSN e farmacie.

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato in relazione agli interessi moratori riconosciuti dalla Corte d'appello.

  • L. n. 228 del 2012

    richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a rendere immediatamente comprensibile la vicenda sostanziale e processuale, senza necessità di attingere ad altre fonti o agli atti di causa.
  • L'onere di autosufficienza impone al ricorrente di indicare e, quando necessario, trascrivere o riassumere gli atti e i documenti rilevanti, specificandone la collocazione processuale, pena l'inammissibilità dei motivi.
  • Quando una decisione di merito è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi e offrire argomenti concreti per un eventuale mutamento di indirizzo, altrimenti è inammissibile.
  • Nel rapporto tra servizio sanitario e farmacie convenzionate, le prestazioni rese in modo plurimo e continuativo nell'ambito della disciplina legale e convenzionale integrano normalmente un unico rapporto obbligatorio, con conseguente applicazione della regola dei pagamenti parziali.
  • Nei pagamenti parziali imputati a un unico rapporto obbligatorio, il debitore non può imputare liberamente il versamento al solo capitale se permangono interessi dovuti, salvo consenso del creditore, operando la regola dell'art. 1194, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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