Cassazione Penale, Sentenza n. 17361/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di conferma di condanna per rapina impropria, lamentando che la Corte d'appello non aveva preso in considerazione il DVD con le immagini di videosorveglianza (documento decisivo) e che, in generale, la motivazione risultava contraddittoria per aver dato credito ai dichiaranti sommari Masala e Pittarru senza valutare le immagini. Inoltre sosteneva l'insussistenza dell'elemento della violenza o l'assenza della sua funzionalità a mantenere o assicurare la refurtiva, con conseguente erronea applicazione della norma penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero effettivamente considerato le ammissioni della Romano (descrizione dei fatti in cui la ricorrente afferrava i bracciali, veniva trattenuta e si divincolava con spinte e strattonamenti) e che le immagini di videosorveglianza fossero presenti negli atti e discusse in motivazione, benché non visionate in udienza. Sulla base delle ammissioni e delle deposizioni del testimone Masala, la Corte ha ritenuto provata la violenza immediatamente successiva all'impossessamento, configurando la rapina impropria ai sensi dell'art. 628 comma 2 cod. pen.; ha richiamato il principio che nel concorso anomalo la violenza posta in essere da un compartecipe dopo la sottrazione può essere imputata anche al soggetto che non ha materialmente esercitato la violenza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. comma 2
La violenza o minaccia immediatamente successiva alla sottrazione, impiegata per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità, integra la rapina impropria; applicazione anche nei casi di concorso anomalo tra partecipanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna della parte privata alla rifusione delle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la comminazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez.2, n. 44943 del 03/10/2018 (Jamarishvili)
Principio secondo cui, in tema di concorso anomalo, l'uso di violenza o minaccia successivo alla sottrazione, anche se attuato da altro partecipante, rappresenta sviluppo prevedibile del programmato furto e determina la responsabilità per rapina impropria.
Massime di principio
- La mancata visione in udienza di un documento audiovisivo non equivale a non valutazione della prova se il documento è acquisito agli atti in formato digitale e la motivazione della sentenza contiene riferimenti al suo contenuto.
- Le ammissioni dell'imputato rese nel corso del procedimento costituiscono elemento probatorio rilevante e possono essere decisive se coerenti con le dichiarazioni dei testi e con altri elementi processuali.
- L'uso di violenza o minaccia immediatamente dopo l'impossessamento della cosa sottratta trasforma il furto in rapina impropria ai sensi dell'art. 628 comma 2, anche quando la violenza è posta in essere da un altro concorrente (concorso anomalo).
- In caso di impugnazione per omessa valutazione di determinati atti, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito; censure strumentali o generiche senza indicare il concreto vizio motivazionale sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Il ricorso in Cassazione infondato o manifestamente inammissibile può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nel valutare responsabilità in fatti plurimi e partecipati, i giudici applicano principi di imputazione derivanti dalla prevedibilità degli sviluppi criminosi tra compartecipi; pertanto, azioni di un coautore possono riverberarsi sulla posizione degli altri quando rientrino nello sviluppo prevedibile del fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17176/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17177/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17178/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17181/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17183/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17185/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →