Cassazione Penale, Sentenza n. 12736/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati già unificati in sede esecutiva (ordinanza 09/07/2009: rapina e vari furti commessi a Roma tra 2006 e 2008) e reati di furto tentato e consumato giudicati con sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/05/2012 (fatti accertati ad Aprilia il 20/12/2007). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 81 c.p., art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo l'omogeneità e la contiguità spazio-temporale delle condotte e la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui le condotte erano eterogenee (diverse modalità: uso di autovetture per sfondare vetrine vs. furti di beni di vario tipo e una rapina) e caratterizzate da un consistente intervallo temporale, elementi che fanno propendere per una tendenza abituale alla commissione di reati e non per un unico progetto criminoso unitario. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui grava sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici a sostegno della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento al principio sostanziale del reato continuato: la continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, non si identifica con una mera reiterazione di condotte o con una scelta di vita delinquenziale
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedure relativa alla materia della continuazione in sede esecutiva richiamata come base procedurale per l'istanza di continuazione
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure di vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze e ha valutato la motivazione del giudice dell'esecuzione come logica e conforme ai criteri giurisprudenziali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- La configurabilità del reato continuato richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso: non basta la ripetizione di reati dello stesso genere.
- Gli elementi valutabili sono la omogeneità delle modalità, la contiguità spazio-temporale e la effettiva organicità delle singole condotte nel perseguimento di un unico progetto; la sola identità di tipologia di reato o la vicinanza temporale non sono decisivi.
- Un consistente intervallo temporale e modalità operative diverse (es. uso di autovetture per sfondare vetrine vs. furti di beni diversi) tendono ad escludere la continuazione.
- Sull'istante (condannato/ricorrente) grava l'onere di allegare elementi concreti e specifici idonei a mostrare l'identità del disegno criminoso; allegazioni generiche o il mero richiamo alla contiguità cronologica sono insufficienti.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente la valutazione dei fatti emersi nelle sentenze di condanna; tale motivazione è sindacabile in Cassazione nei limiti del vizio di legge o di motivazione denunciato.
- In situazioni simili conviene documentare e dettagliare i collegamenti fattuali e teleologici tra le condotte (es. prove di coordinamento, finalità comune, pianificazione, medesimi ruoli o mezzi), o limitare la domanda a specifici gruppi di reati per i quali la continuità del disegno criminoso sia più facilmente dimostrabile.
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