Sentenza n. 2414/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del verbale UVI FNA del-OMISSIS- con il quale è stato accertato una disabilità grave e non gravissima a carico del minore -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale UVI-FNA che aveva qualificato come grave, anziché gravissima, la disabilità del minore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, genitori del minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello III di gravità secondo il DSM-5, avevano impugnato il verbale UVI-FNA con cui era stata accertata una disabilità grave e non gravissima, deducendo l'illegittimità e la contraddittorietà della valutazione. In particolare, sostenevano che il verbale, pur riportando la diagnosi clinica di disturbo dello spettro autistico di livello III, aveva qualificato la disabilità come soltanto grave, impedendo di fatto l'accesso all'assegno di cura, risorsa limitata destinata prevalentemente alle situazioni di gravissima disabilità. Contestavano inoltre l'utilizzo dei modelli BARTHEL e LAPMER, ritenuti inapplicabili agli autistici, sostenendo che per tali soggetti dovesse utilizzarsi il DSM-5 e che la scala LAPMER fosse prevista per persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune di Casoria ha depositato un verbale UVI del 3 febbraio 2026, corretto rispetto a quello impugnato, con il quale la disabilità del minore è stata riconosciuta come gravissima. Il verbale correttivo non è stato disconosciuto dall'ASL e le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che la correzione era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso: il Comune di Casoria e l'ASL Napoli 2 Nord sono stati condannati, in solido quanto alla rifusione in favore dei ricorrenti nella misura indicata dal dispositivo, a euro 1.000 ciascuno, oltre accessori e contributo unificato se versato. Le spese sono state integralmente compensate nei rapporti tra i ricorrenti e il Comune di Arzano.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando ricorrono i relativi presupposti e le parti sono state avvisate della possibile definizione immediata.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal TAR quale fondamento della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
art. 3, comma 2, lettere G e H, Decreto interministeriale 26 settembre 2016
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui la valutazione della disabilità connessa al disturbo dello spettro autistico deve tenere conto della specifica diagnosi clinica e dell'ambito di applicazione delle diverse scale valutative.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per giustificare l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione sostituisce o corregge l'atto impugnato attribuendo al destinatario il bene della vita richiesto, e tale sopravvenienza è riconosciuta dalle parti, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza procedere all'esame dei motivi di illegittimità originariamente dedotti.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce dell'atto impugnato e della condotta amministrativa successiva.
- La correzione dell'atto amministrativo intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna alle spese dell'amministrazione che ha adottato o mantenuto l'atto poi corretto, quando la sopravvenienza abbia soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente.
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