Cassazione Penale, Sentenza n. 18808/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Treviso che aveva condannato Chen Wu per somministrazione di bevande alcoliche a persona in "manifesta ubriachezza" (art. 691 c.p.). Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 691 c.p. e agli artt. 192 e 125 c.p.p., sostenendo che il Giudice di pace non avrebbe valutato criticamente le emergenze probatorie: si sarebbe limitato a recepire la dichiarazione del teste circa lo stato di ubriachezza dell'avventore e l'aver valorizzato la condotta violenta di quest'ultimo come indice dell'ubriachezza pregressa; inoltre la sentenza non avrebbe considerato la possibilità che la birra somministrata fosse analcolica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo impugnatorio fosse in fatto (rilettura delle attività istruttorie) e quindi non consentito in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione del Giudice di pace secondo cui lo stato di "manifesta ubriachezza" poteva essere dedotto da segni esteriori significativi (barcollamento, condotta violenta, ecc.) senza necessità di accertamenti tecnici. Ha inoltre ritenuto che l'ipotesi alternativa che la birra fosse analcolica fosse congetturale e priva di riscontri probatori, quindi non idonea a sollevare un dubbio ragionevole. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 691 cod. pen.
Norma che vieta la somministrazione di bevande alcoliche a chi si trovi in stato di manifesta ubriachezza; la Corte ha ritenuto configurabile il reato quando l'ubriachezza è percepibile tramite segni esteriori quali barcollamento e condotta violenta.
art. 43 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità di intendere e di volere; la Corte non ha comunque ritenuto necessario un esame tecnico della capacità, trattandosi di "manifesta ubriachezza" deducibile da segni esteriori.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla valutazione della prova; il ricorrente lamentava insufficiente valutazione critica, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito non fosse manifestamente illogica.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto la motivazione del Giudice di pace congrua e non contraddittoria.
art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Consente all'imputato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza inappellabile di condanna del giudice di pace che applichi la sola pena pecuniaria; la Corte ne conferma l'ammissibilità del ricorso in linea di principio.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte precisa che i vizi dedotti attengono alla valutazione di merito e quindi risultano inammissibili nella sede di legittimità quando consistono in mera rinnovazione dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del processo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la formulazione sintetica del motivo di ricorso; la Corte accerta che il motivo è enunciato entro i limiti richiesti.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per la rinnovazione o la riconsiderazione del materiale probatorio: contestazioni che richiedono una diversa valutazione dei fatti risultano inammissibili.
- Per il delitto di somministrazione a persona in "manifesta ubriachezza" (art. 691 c.p.) è sufficiente che l'ubriachezza sia percepibile attraverso segni esteriori rilevanti (es. barcollamento, alito vinoso, pronuncia incerta, condotta violenta); non sono sempre necessari accertamenti tecnici scientifici.
- Un'ipotesi alternativa priva di riscontri probatori concreti (es. che la bevanda fosse analcolica) è da considerarsi congetturale e non crea un dubbio "ragionevole" idoneo a determinare l'assoluzione.
- Nelle impugnazioni in Cassazione conviene focalizzarsi su vizi di diritto, contraddittorietà manifesta o illogicità della motivazione, e non su mera divergenza nella valutazione delle prove.
- La motivazione del giudice di merito che espone indicatori esteriori chiari e coerenti del reato difficilmente può essere superata in Cassazione se non è dimostrata una manifesta illogicità o contraddizione.
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