Cassazione Penale, Sentenza n. 23570/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva confermato in gran parte la condanna per estorsione (artt. 81, co. 2, 629 co. 2, richiamando art. 628 co. 3 n.1 c.p.) con l'aggravante della "più persone riunite". Essi censuravano: 1) la ricostruzione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante "più persone riunite", ritenendo che la sentenza rescindente della Cassazione avesse già sostanzialmente escluso la rilevanza di terzi e la partecipazione attiva di uno degli imputati in alcuni episodi; 2) l'omessa valutazione, in sede di rinvio, della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante residua e della conseguente ridefinizione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla mancata osservanza del principio di diritto sulla aggravante "più persone riunite": la Corte territoriale aveva motivatamente accertato che in almeno due occasioni gli imputati si erano presentati congiuntamente e avevano tenuto un comportamento minaccioso integrativo dell'aggravante, in linea con la giurisprudenza che richiede la contemporanea presenza di almeno due persone al momento e nel luogo della minaccia/violenza. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte distrettuale, in sede di rinvio, ha omesso di riesaminare il giudizio comparativo tra le circostanze attenuanti e le aggravanti (ossia il bilanciamento e la prevalenza delle attenuanti generiche dopo l'esclusione di altra aggravante), questione che era stata dichiarata assorbita nella sentenza di annullamento. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Definizione di rapina/reato di riferimento usato per i richiami; contestazione del reato principale collegato all'estorsione
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; la condanna è stata pronunciata per il reato di estorsione con le specifiche aggravanti
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiama la disciplina sulla continuazione o concorso di reati (o sulla punibilità coincidente) indicata nella motivazione della sentenza
art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravante della "minorata difesa"; nella vicenda questa aggravante era stata esclusa in precedenza e la sua esclusione incideva sul successivo bilanciamento con le attenuanti
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come fonte di doglianze in relazione al procedimento e alla motivazione nelle fasi di giudizio abbreviato/rinvio
Sez. U, n. 218:37 del 29/03/2012 (Alberti, Rv. 252518)
Giurisprudenza interpretativa secondo la quale l'aggravante "più persone riunite" richiede la contemporanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia
Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019 (Diotallevi, Rv. 277438)
Principio sul giudizio di rinvio: il giudice deve riesaminare anche le questioni assorbite dalla pronuncia di annullamento se risultano logicamente dipendenti dalla questione principale (interferenza progressiva)
Massime di principio
- Per l'aggravante "più persone riunite" è necessario che almeno due persone siano presenti simultaneamente nel luogo e al momento della minaccia o violenza: non è sufficiente l'idea di collaborazione a distanza o interventi separati negli stessi fatti
- In sede di rinvio dopo annullamento, il giudice non deve limitarsi a riesaminare solo il profilo formalmente annullato, ma anche le questioni che risultano logicamente dipendenti o assorbite dalla pronuncia di annullamento (rapporto di interferenza progressiva)
- Se una delle aggravanti viene esclusa in sede di annullamento, il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti e, se del caso, a rivedere il trattamento sanzionatorio
- In giudizio di legittimità le contestazioni che mirano a rimettere in discussione valutazioni di fatto sono inammissibili se la Corte territoriale ha motivato logicamente le proprie conclusioni; la censura deve invece riguardare profili di diritto o motivazioni illogiche/contraddittorie
- Quando la Cassazione dichiara assorbite alcune questioni nella sua motivazione, il giudice di rinvio deve affrontare anche quelle questioni se la loro valutazione dipende dall'esito della questione annullata
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