Cassazione Penale, Sentenza n. 36692/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'opposizione contro il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza era stata depositata il 13/07/2022 con autocertificazione reddituale relativa al 2020. Il giudice, con richiesta del 24/04/2024, aveva chiesto la produzione di documentazione e autocertificazione "aggiornate"; l'istante non ha ottemperato entro il termine e il 10/07/2024 è stato dichiarato l'decreto d'inammissibilità ex art.79, comma 3, T.U. In opposizione si è dedotto che la richiesta era indeterminata e non pertinente perché i redditi rilevanti erano quelli del 2020 (essendo la data di deposito dell'istanza il 13/07/2022) e che la nota di deposito del 22/06/2024, nella quale la difesa aveva rappresentato che rilevavano i redditi 2020, non era stata considerata.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i profili che impugnavano il decreto d'inammissibilità perché le censure in gran parte prospettavano fatti nuovi e valutazioni di merito (accertamenti sulla indeterminatezza della richiesta e sulla nota di deposito) non sindacabili in Cassazione. Sul punto di diritto, la Corte ha confermato che l'art.79, comma 3, T.U. impone la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza e che l'inottemperanza a tale richiesta comporta l'inammissibilità dell'istanza; la sanzione è collegata alla mancata ottemperanza e non al mero decorso del termine fissato dal giudice, il quale ha comunque la facoltà di richiedere documentazione anche aggiornata rispetto all'anno d'imposta indicato se ritenuta necessaria per verificare la veridicità dell'istanza. Di conseguenza l'istanza è stata dichiarata inammissibile per la mancata produzione richiesta e il ricorso per Cassazione è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio (condanna pronunciata nella parte finale del provvedimento).
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), art. 79, comma 3
«Gli interessati ... sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice può richiedere documentazione anche aggiornata e, se la parte non ottempera alla richiesta che ritiene necessaria per verificare la veridicità dell'istanza, l'istanza è soggetta a inammissibilità; la sanzione è collegata alla mancata ottemperanza e non al solo decorso del termine assegnato.
D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U.), art. 94, comma 1
«Ove vi sia impossibilità a presentare la documentazione richiesta ex art.79, comma 3, è consentito provvedere mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sempre a pena d'inammissibilità dell'istanza.»
La norma consente, in caso di impossibilità, l'uso della dichiarazione sostitutiva per ottemperare alla richiesta, ma sempre sotto la minaccia della sanzione dell'inammissibilità in caso di mancata produzione.
D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U.), art. 99, comma 4
«Avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge.»
La Corte ricorda che in Cassazione è ammissibile solo il sindacato per violazione di legge (incluso il difetto assoluto di motivazione) e non la revisione di valutazioni di fatto o nuovi accertamenti probatori.
D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U.), art. 112
eventuale norma richiamata in tema di revoca dell'ammissione
La Corte segnala che, ove fosse ammesso il beneficio a fronte di accertamenti successivi, resta comunque la possibilità di revoca dell'ammissione ex art.112 T.U.; ciò non impedisce però che la mancata ottemperanza alla richiesta documentale di cui all'art.79 determini l'inammissibilità dell'istanza.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
norma richiamata in relazione al limite nella esposizione del motivo in cassazione
Il ricorso è stato enunciato nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione, come previsto dalla norma sulle disposizioni di attuazione.
Massime di principio
- Se il giudice richiede documentazione ai sensi dell'art.79, comma 3, T.U. per accertare la veridicità dell'istanza, la parte deve ottemperare: la mancata produzione comporta l'inammissibilità dell'istanza, anche se la documentazione è "aggiornata" rispetto all'anno d'imposta indicato.
- Il decorso del termine fissato dal giudice non determina automaticamente l'inammissibilità: è la mancata ottemperanza complessiva alla richiesta che costituisce causa di inammissibilità; comunque il termine evita stalli procedurali.
- Se è impossibile produrre i documenti richiesti, la parte dovrebbe utilizzare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.94 comma 1 per non incorrere nella sanzione; l'obiezione di "irrilevanza" della documentazione rispetto all'anno d'imposta è questione di fatto e va sollevata e documentata tempestivamente.
- Le contestazioni sulla indeterminatezza della richiesta o sulla non considerazione di note difensive che comportano accertamenti di fatto non sono rimediabili in Cassazione: vanno svolte nei gradi o nelle forme processuali idonee a produrre prova documentale e argomentazioni già in sede di merito.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe sempre depositare concretamente la documentazione o la dichiarazione sostitutiva richiesta, o documentare l'impossibilità oggettiva, e conservare prova del deposito; in mancanza, il rischio dell'inammissibilità è elevato.
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