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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29541/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 26/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revisione della sentenza del Tribunale di Taranto del 07/06/2021 con la quale erano stati condannati per estorsione. Denunciano violazione di norme processuali (artt. 631 e 634 c.p.p.), sostenendo che le interviste difensive raccolte ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. costituiscono nuova prova idonea a scalfire la responsabilità (richiamando l'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.), e che la Corte territoriale avrebbe compiuto una valutazione di merito anziché una sommaria delibazione dell'astratta idoneità dei nuovi elementi. Lamentano altresì vizio di motivazione per mancata considerazione della capacità probatoria delle dichiarazioni ex art. 391-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché il difensore non risultava munito di procura speciale, requisito di legittimazione per proporre ricorso nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione (richiamata la giurisprudenza e l'art. 571, comma 3, c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina della revisione; nella decisione è stata evocata nell'ambito delle censure ma la corte ha deciso sull'inammissibilità per ragione formale collegata alla procura speciale

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di procedimento di revisione; la Corte non ha esaminato il merito delle censure sostanziali perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di legittimazione

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le interviste difensive; i ricorrenti sostengono che le dichiarazioni raccolte ex art. 391-bis costituiscano nuova prova rilevante ai fini della revisione

  • art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua tra i motivi di revisione l'emersione di nuove prove idonee a influire sulla decisione; i ricorrenti hanno invocato tale lett. c) per sostenere che le interviste ex art. 391-bis siano prova nuova

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che la legittimazione ad impugnare compete al difensore dell'imputato e, per il caso di revisione, è necessaria la procura speciale: la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per disporre il pagamento in favore della cassa delle ammende, qui utilizzata per irrogare la somma di euro tremila ciascuno per profili di colpa nella causa dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Per impugnare in Cassazione una dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale: la sua assenza comporta inammissibilità processuale senza esame del merito
  • Le dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 391-bis possono essere prospettate come "nuova prova" ai fini dell'art. 630, comma 1, lett. c), ma spetta al giudice della revisione compiere una delibazione preliminare della loro astratta idoneità; i ricorrenti devono dimostrare in modo chiaro la rilevanza processuale delle nuove dichiarazioni
  • Il giudice che esamina l'ammissibilità della revisione deve evitare una valutazione concreta di merito: tuttavia, può rigettare de plano domande manifestamente inammissibili o prive di qualsiasi capacità offensiva rispetto al giudicato
  • Chi propone istanza di revisione deve curare gli aspetti formali (procure, deleghe, documentazione) oltre che la rilevanza sostanziale delle nuove prove, perché vizi formali possono produrre effetti sanzionatori (spese e ammende)
  • Il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie è concreto quando l'inammissibilità deriva da negligenza o da errori formali evitabili da parte dei ricorrenti o del loro difensore

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