Ordinanza n. 122/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Porto San Giorgio, n. 6 del 27/01/2026, recante “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SGDS MULTISERVIZI SRL”, pubblicata all’Albo Pretorio in data 30/1/26, con affissione per quindici giorni (doc. 1 e 2 – “Delibera”); - della Relazione predisposta dal RUP ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, recante “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAZIONE ISTRUTTORIA SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE (ART. 14 e 17 - D.LGS. 201/2022)” e dei relativi allegati quali il Capitolato tecnico di gestione, lo Schema di contratto di servizio e il Piano Economico Finanziario asseverato predisposto da SGDS, altresì acclusi alla Delibera (doc. 3 – “Relazione”); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi, over occorrer possa, tutti gli atti richiamati nella Delibera; e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more tra il Comune e SGDS, con condanna del primo nei termini meglio precisati in ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di affidamento in house del servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, con la relazione istruttoria del RUP e relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e affidataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha disposto l'affidamento in house del servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione a una società partecipata, nonché la relazione istruttoria del RUP predisposta ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022, il capitolato tecnico, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto. La questione principalmente approfondita in sede cautelare riguarda la qualificazione delle prestazioni e il computo della quota lavori, ai fini della necessità dell'attestazione SOA: la ricorrente sosteneva che dovessero essere incluse anche le forniture con posa in opera di lampadine, cavi e altri materiali, nonché le attività manutentive; le resistenti sostenevano invece che il contratto fosse qualificabile come servizio di manutenzione, e non come appalto di lavori, per l'assenza del quid novi caratterizzante i lavori rispetto alla concessione di servizi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare, ha ritenuto prima facie condivisibili le valutazioni della stazione appaltante che avevano escluso la necessità dell'attestazione SOA per i lavori ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Ha tuttavia rilevato che le prospettazioni delle parti, sia sulla qualificazione e sul computo delle prestazioni sia sulle ulteriori questioni dedotte, richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e da riservare alla decisione di merito. Quanto al periculum in mora, la sospensione dell'affidamento non avrebbe procurato un vantaggio immediato e certo alla ricorrente, poiché un eventuale nuovo affidamento non sarebbe automaticamente disposto in suo favore, ma dipenderebbe da una nuova valutazione e dall'esito di una futura gara. Ha inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla continuità del servizio, considerato che la gestione in essere era prorogata fino alla fine di giugno 2026 e che si trattava di un accordo quadro di lunga durata. Ha infine considerato possibile il ristoro della ricorrente in caso di esito positivo del ricorso. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 201/2022
"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAZIONE ISTRUTTORIA SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE (ART. 14 e 17 - D.LGS. 201/2022)"
La relazione istruttoria del RUP è stata predisposta in relazione all'affidamento in house del servizio.
art. 17 d.lgs. 201/2022
"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAZIONE ISTRUTTORIA SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE (ART. 14 e 17 - D.LGS. 201/2022)"
La norma è richiamata quale base della relazione istruttoria relativa all'affidamento in house.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato; la misura è stata negata per l'insufficienza dei presupposti cautelari, in particolare per l'assenza di un pregiudizio immediato e per la prevalenza dell'interesse pubblico.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la qualificazione delle prestazioni contrattuali e il computo della quota lavori richiedono un approfondimento delle risultanze istruttorie e delle contrapposte prospettazioni, il giudice può riservare la questione alla fase di merito senza anticipare una decisione definitiva.
- La sospensione di un affidamento non può essere accordata sulla base della mera eventualità che, in caso di annullamento e riedizione della procedura, il ricorrente possa risultare affidatario: l'assenza di un automatismo di aggiudicazione esclude un vantaggio cautelare immediato e certo.
- Nella ponderazione cautelare, l'interesse pubblico alla continuità di un servizio pubblico può prevalere quando la gestione esistente è prossima alla scadenza o opera in regime di proroga e la sospensione non assicura al ricorrente un'utilità concreta, immediata e direttamente conseguibile.
- La possibilità di ottenere il ristoro del pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso può concorrere a escludere l'irreparabilità del danno necessario per la concessione della tutela cautelare.
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