Sentenza del 29/03/2017 n. 8056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato, aumentando di oltre quattro volte, il valore dichiarato di un immobile ai fini dell'INVIM decennale 1972-1982. Ha denunciato, da un lato, un vizio di motivazione della sentenza e, dall'altro, la violazione delle norme sull'INVIM, sull'imposta di registro e sull'onere della prova, sostenendo che l'avviso si fondasse su criteri astratti e che l'Amministrazione non avesse dimostrato concretamente gli elementi comparativi utilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato cumulativamente sotto tutte le possibili forme del vizio motivazionale, e comunque infondato, poiché la sentenza impugnata presentava una motivazione chiara e coerente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificazione delle conseguenze derivanti dalla dedotta violazione processuale e comunque infondato nel merito. La Corte ha confermato che l'avviso deve indicare il criterio astratto e le specificazioni necessarie a consentire la difesa, ma non deve necessariamente riportare tutti gli elementi di fatto utilizzati per applicare quel criterio. In giudizio spetta poi all'Amministrazione provare concretamente i presupposti della pretesa, mentre il contribuente deve contestarli mediante elementi o documenti contrari. Nel caso concreto l'avviso richiamava le caratteristiche dell'immobile, la posizione nel centro storico di Roma, la consistenza e i prezzi di mercato della zona; la società, invece, non aveva prodotto elementi idonei a contrastare la valutazione dell'Ufficio. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 10.000 euro per compensi professionali, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione nelle controversie tributarie e viene richiamato in relazione ai motivi proposti dalla società.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale sussiste soltanto quando manchi o sia insufficiente l'esame di un punto decisivo oppure vi sia un contrasto insanabile tra le argomentazioni, non quando la parte contesti la diversa valutazione dei fatti e delle prove.
La Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito; il controllo sulla motivazione riguarda anomalie effettive e decisive, non il semplice dissenso del ricorrente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 19, 20 e 31
Norme relative alla determinazione e all'accertamento dell'INVIM; sono state invocate dalla società, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di valutazione del maggior valore immobiliare.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 20 e 26
Norme richiamate dalla società in materia di imposta di registro e accertamento del valore, ritenute non utili a dimostrare l'illegittimità dell'atto.
Art. 2697 c.c.
Regola generale sull'onere della prova. In materia di accertamento di maggior valore, l'Amministrazione deve provare in giudizio l'effettiva sussistenza dei presupposti del criterio adottato, mentre il contribuente deve fornire elementi contrari se intende contestare concretamente la valutazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione dell'avviso è adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto e delle specificazioni concrete necessarie per consentire l'esercizio del diritto di difesa.
L'avviso non deve necessariamente contenere ogni singolo dato fattuale impiegato dall'Ufficio, purché indichi il metodo di valutazione e gli elementi sufficienti a rendere comprensibile la pretesa e a delimitare il successivo contraddittorio.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamata quale fondamento generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, esteso agli atti tributari attraverso l'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Massime di principio
- Negli accertamenti di maggior valore immobiliare, l'avviso è normalmente motivato in modo sufficiente se indica il criterio astratto utilizzato e le caratteristiche essenziali del bene o del contesto di mercato; non è sempre necessario allegare o descrivere ogni singolo dato comparativo impiegato dall'Ufficio.
- L'Amministrazione deve comunque dimostrare in giudizio la concreta applicabilità del criterio scelto e la fondatezza del maggior valore, mentre il contribuente deve fornire contestazioni specifiche, perizie, comparabili, documenti o altri parametri alternativi.
- Una contestazione generica dell'assenza di motivazione o del carattere astratto dell'accertamento tende a essere insufficiente quando l'atto richiama ubicazione, consistenza, tipologia dell'immobile e valori di mercato.
- Il contribuente non può limitarsi a riproporre le doglianze già svolte nei precedenti gradi: deve indicare con precisione quali elementi probatori dell'Ufficio siano errati e produrre elementi concreti a sostegno della diversa valutazione.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; il ricorso deve individuare una specifica violazione di legge o un'effettiva anomalia motivazionale decisiva.
- I motivi di ricorso devono essere formulati in modo preciso, indicando la norma violata, la specifica condotta censurata e le conseguenze giuridiche dell'errore denunciato; la formulazione cumulativa o generica può comportare l'inammissibilità.
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