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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09843/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti: la Corte d'appello aveva ritenuto Cartagena responsabile del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), mentre la difesa sosteneva che le somme erano state bonificate all'imputato per errore e la corretta qualificazione fosse quella prevista dall'art. 647, primo comma, n. 3 c.p. (appropriazione di cose ricevute per errore), fattispecie che, per effetto del d.lgs. 15/01/2016 n. 7, è stata depenalizzata; pertanto non sussisterebbe rilevanza penale ma solo un obbligo civile di restituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di bonifico effettuato per errore, la fattispecie tipica configuri l'art. 647, primo comma, n. 3 c.p. (appropriazione di cose ricevute per errore) e non l'art. 646 c.p., ove manchi un vincolo di destinazione o la volontà del disponente di trasferire la proprietà con un preciso vincolo. Poiché tale fattispecie è stata depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 (art. 1, comma 1, lett. e), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; sono state altresì revocate le statuizioni civili. La Corte ha confermato che rimane in capo all'attore unicamente il rimedio civilistico per il recupero delle somme indebitamente ricevute.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Rilevato come norma che punisce l'appropriazione indebita di denaro affidato per un uso determinato o con vincolo di destinazione; la Corte distingue i casi in cui esiste un vincolo di destinazione (che può integrare il reato) dai casi di trasferimento per errore.

  • art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen.

    La norma si applica all'appropriazione di cose ricevute per errore o per caso fortuito; la Corte la considera speciale rispetto all'art. 646 quando il trasferimento è avvenuto per errore del disponente, e ha effetto depenalizzante nel caso concreto.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/erronea qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto fondata la censura sul punto.

  • decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. e

    Ha depenalizzato la fattispecie prevista dall'art. 647, primo comma, n. 3 c.p.; per effetto della depenalizzazione la condotta oggetto del processo non è più rilevante penalmente e la sentenza è stata annullata senza rinvio.

  • richiami giurisprudenziali (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021 Radu; Sez. 2, n. 4234 del 15/01/2026 Righetti)

    La Corte si è attenuta a precedenti di legittimità che hanno chiarito i distinti casi: vincolo di destinazione (art. 646), trasferimento senza vincolo ma senza altruità (solo obbligo civile), trasferimento per errore (art. 647, n. 3).

Massime di principio

  • Se una somma di denaro è trasferita con un preciso vincolo di destinazione o per un uso determinato determinato dal disponente, la sua destinazione vincolata può integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) se l'accipiens viola quel vincolo.
  • Se il trasferimento di denaro avviene senza un vincolo di destinazione ulteriore (es. pagamento di un debito o anticipo generico), in genere non si configura il reato di appropriazione indebita ma resta un semplice obbligo civile di restituzione.
  • Quando il trasferimento è avvenuto per errore del disponente (es. bonifico fatto per errore alla persona o per importo/causa sbagliata), la condotta rientra nell'ambito di cui all'art. 647, primo comma, n. 3 c.p.; tale fattispecie è stata depenalizzata e pertanto non dà luogo a responsabilità penale, fermo restando il rimedio civilistico per la restituzione.
  • In presenza di contestazioni simili è centrale verificare tre elementi: la volontà e la causa del trasferimento, l'esistenza di un vincolo di destinazione sulla somma, e la conoscenza/intenzionalità dell'accipiens rispetto al vincolo o all'errore; la qualificazione penale dipende dall'esito di questa valutazione fattuale.
  • Nei casi di bonifico per errore la via corretta per il recupero delle somme è normalmente quella civile (azione di restituzione o ingiusto arricchimento), non il procedimento penale quando la fattispecie applicabile è stata depenalizzata.

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