Cassazione Penale, Ordinanza n. 00746/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo si è denunciata violazione di legge penale e vizi di motivazione, sostenendo che il fatto non sarebbe stato correttamente sussunto nell'art. 648 c.p. e che avrebbe dovuto essere riqualificato come favoreggiamento reale. Con il secondo motivo si è censurato l'omesso o insufficiente accertamento della condotta e dell'elemento psicologico del reato. Con il terzo motivo si è dedotta la violazione di legge per la mancata applicazione del quarto comma dell'art. 648 c.p. Con il quarto motivo si è contestata la determinazione della pena e il diniego del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano doglianze già formulate in appello, erano diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e risultavano comunque manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato gli accertamenti degli operanti, la mancata giustificazione del possesso dei beni, il valore della merce, il contesto dell'accertamento e la non esigua consistenza economica del danno, oltre all'atteggiamento non collaborativo dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, nella sostanza, la decisione di merito di condanna per ricettazione, ritenendo corretta la motivazione della Corte di appello sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto sia quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo, alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, c.p. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata, valorizzando il valore della merce, il contesto del fatto e l'assenza di una valida giustificazione del possesso.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato senza arbitrio e con motivazione non illogica.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire secondo i criteri di commisurazione previsti dalla norma, e non può essere sindacata in cassazione come nuova valutazione di congruità se la motivazione è logica.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il ricorso che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, quando tali censure mirino in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- La prova del dolo nella ricettazione può essere desunta anche dall'assenza di una plausibile giustificazione circa il possesso dei beni di provenienza illecita, purché il giudice dia conto degli elementi fattuali valorizzati.
- La mancata applicazione dell'ipotesi attenuata della ricettazione è legittima quando la motivazione evidenzi il valore non trascurabile dei beni, il contesto dell'accertamento e l'assenza di elementi giustificativi in favore dell'imputato.
- La determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze e della continuazione, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per difetto assoluto di motivazione, arbitrio o manifesta illogicità.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della concreta offensività della condotta, della consistenza economica del danno e dell'atteggiamento non collaborativo dell'autore.
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