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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Bagnolo in Piano prot. n. 2177 del 28/02/2026, comunicato in data 16 marzo 2026, recante il diniego alla richiesta di eliminazione del vincolo alberghiero sull’immobile denominato “Residence Pieverossa” e del contestuale mutamento della destinazione d’uso prevalente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, l’art. 39.15 delle N.T.A. del R.U.E. vigente nella parte in cui non consente il mutamento di destinazione d’uso prevalente per gli immobili ivi disciplinati, anche in presenza di comprovata non convenienza economico-produttiva dell’attività ricettiva; ... e per l'accertamento e la declaratoria ... del diritto della società ricorrente a ottenere l’eliminazione del vincolo di destinazione turistico-alberghiera gravante sul complesso immobiliare denominato “Residence Pieverossa”, sito in Bagnolo in Piano, via Strada Vecchia n. 13 e 13/1, stante la comprovata non convenienza economico-produttiva della gestione; ... e per la conseguente condanna ... del Comune di Bagnolo in Piano ad adottare, entro un congruo termine, tutti i provvedimenti necessari per rendere efficace l’eliminazione del predetto vincolo, consentendo il conseguente mutamento di destinazione d’uso, a prescindere dalle elaborazioni delle previsioni del Piano Urbanistico Generale (PUG) tuttora in fase di studio e/o del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

Giustizia amministrativa202600234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto espressamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le esigenze della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Di conseguenza, ha fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di eliminazione del vincolo alberghiero e del contestuale mutamento della destinazione d’uso prevalente del complesso immobiliare Residence Pieverossa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale che ha negato l’eliminazione del vincolo di destinazione turistico-alberghiera gravante sul complesso immobiliare denominato Residence Pieverossa e il conseguente mutamento della destinazione d’uso prevalente. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché l’art. 39.15 delle N.T.A. del R.U.E. vigente, nella parte in cui non consentirebbe il mutamento della destinazione d’uso prevalente degli immobili disciplinati anche in presenza di comprovata non convenienza economico-produttiva dell’attività ricettiva. La ricorrente ha chiesto inoltre l’accertamento del proprio diritto all’eliminazione del vincolo e la condanna del Comune all’adozione degli atti necessari, senza attendere l’approvazione o l’elaborazione del PUG e del RUE. In sede cautelare ha domandato la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre tale fissazione senza adottare una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione della trattazione del merito, quando tale soluzione sia ritenuta adeguata rispetto alla posizione dedotta in giudizio.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare atipica e non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso o sulla domanda di sospensione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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