Cassazione Civile, Sentenza n. 13110/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società impugnava un’ingiunzione di pagamento di Euro 46.788,17 per contributi consortili relativi agli anni 2006-2010, sostenendo che non fosse motivata quanto agli interventi da cui gli immobili avrebbero tratto beneficio e che mancassero i presupposti della contribuzione, non essendo state realizzate opere a vantaggio della clinica. La Commissione tributaria provinciale di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che l’ingiunzione era stata preceduta da avvisi di pagamento notificati e non opposti. In appello la società contestava sia la notifica degli avvisi sia il fondamento della pretesa; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7147/2014 depositata il 21 luglio 2014, respingeva l’appello, ritenendo che l’immobile fosse incluso nel comprensorio consortile e che l’attività e le opere del Consorzio fossero idonee a procurargli un beneficio, anche potenziale. In Cassazione la contribuente articolava cinque motivi: (1) violazione delle regole sulla produzione documentale in appello, perché la relazione tecnica e gli altri documenti del Consorzio erano stati depositati oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza; (2) lesione del diritto di difesa per avere la CTR valutato nuove allegazioni su perimetro di contribuenza, opere e spese senza che la contribuente avesse potuto contestarle nel primo grado; (3) nullità della motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta regolarità degli avvisi, che a suo dire non indicavano termini di pagamento e impugnazione, responsabile del procedimento e autorità giudiziaria; (4) errata ripartizione dell’onere probatorio sul beneficio diretto e specifico e contestazione della rilevanza della natura commerciale degli immobili, destinati a casa di cura; (5) nullità dell’ingiunzione per carenza di motivazione e per mancata indicazione della superficie utilizzata per determinare il contributo. Con memoria la società invocava inoltre il giudicato esterno riferito a pronunce della CTP di Caserta per le annualità 2014 e 2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che il primo motivo era fondato quanto alla tardività del deposito dei documenti del Consorzio in appello, poiché la produzione doveva avvenire entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, richiamato per il giudizio di appello, e il termine è perentorio a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha tuttavia ritenuto che tale rilievo non conducesse all’accoglimento del ricorso: l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultava già dall’ingiunzione, e, una volta accertata tale inclusione, spettava alla contribuente fornire prova contraria rispetto alla presunzione di beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili, in assenza di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione. Ha escluso che la destinazione a casa di cura impedisse la contribuzione, osservando che l’attività svolta era commerciale nel settore sanitario. Ha inoltre ritenuto che l’assenza dagli avvisi delle indicazioni sui termini di pagamento e di impugnazione e sull’autorità giudiziaria non determinasse nullità in mancanza di un’espressa previsione, e ha giudicato infondato il quinto motivo sulla base del contenuto dell’ingiunzione. La deduzione di giudicato esterno è stata respinta perché le certificazioni prodotte attestavano soltanto l’assenza di impugnazione, senza provare il passaggio in giudicato delle sentenze. La contribuente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 7.000,00 oltre accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal cit. D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello nel processo tributario è soggetta al termine di venti giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 32, comma 1, richiamato dall’art. 61; il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta decadenza, in funzione della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal cit. D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie
Nel giudizio di appello tributario il richiamo alle norme del giudizio di primo grado rende applicabile il termine perentorio per il deposito documentale stabilito dall’art. 32, comma 1.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1
in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal cit. D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie
Il deposito dei documenti deve essere effettuato entro venti giorni liberi prima dell’udienza; il termine è perentorio e la tardività determina decadenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 1
in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal cit. D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie
La produzione documentale soggetta al termine di cui all’art. 32, comma 1, deve osservare anche le formalità richiamate dall’art. 24, comma 1.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La disposizione è menzionata nel ricorso quale norma processuale applicabile, ma la Corte non ne ricava una regola autonoma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte non ne espone né applica un’interpretazione autonoma.
art. 132 c.p.c.
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La disposizione è richiamata nel motivo relativo alla motivazione della sentenza, ma la Corte non enuncia su di essa una regola interpretativa distinta.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La disposizione è indicata per l’inquadramento dei motivi di ricorso, senza una distinta interpretazione da parte della Corte.
art. 378 c.p.c.
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La disposizione è richiamata per il deposito della memoria della ricorrente, senza incidere sulla ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La norma è invocata dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma.
art. 215 c.c.
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La norma è menzionata nel quarto motivo, ma la Corte non ne ricava una regola applicata autonomamente.
art. 2967 c.c.
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La norma è indicata nel ricorso, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La legge è richiamata nel motivo sul contributo consortile, ma il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La norma è invocata a sostegno della censura sulla motivazione dell’ingiunzione, ma non è oggetto di un’autonoma interpretazione della Corte.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
La Corte non formula nel testo una statuizione interpretativa autonoma della disposizione.
La norma è indicata tra quelle invocate dalla ricorrente, senza una distinta regola interpretativa formulata dalla Corte.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa, ma deve avvenire entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile in appello per il richiamo dell’art. 61; il termine è perentorio e la tardività comporta decadenza.
- In materia di contributi consortili, quando l’immobile risulta incluso nel perimetro di contribuenza e il contribuente non abbia specificamente contestato il piano di classifica e ripartizione, grava sul contribuente l’onere di superare con prova contraria la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio.
- L’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile può risultare dalla stessa ingiunzione quando questa identifichi il contributo, gli anni d’imposta e gli immobili assoggettati; la tardività di documenti ulteriori non elimina quanto già desumibile dall’atto impugnato.
- La natura di casa di cura dell’immobile non esclude, di per sé, l’assoggettamento al contributo consortile quando l’attività svolta sia qualificabile come commerciale nel settore sanitario.
- L’omessa indicazione negli avvisi dei termini di pagamento e di impugnazione e dell’autorità giudiziaria competente non determina nullità in assenza di un’espressa previsione normativa che commini tale conseguenza.
- Per invocare il giudicato esterno occorre provare il passaggio in giudicato della decisione; la sola attestazione dell’assenza di impugnazione non costituisce, nel caso esaminato, prova sufficiente.
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