Sentenza n. 3612/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 7 marzo 2024, n. 650, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6096 e ove occorra del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 440/2020, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6096/2022; nonché per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 400/2025/R/gas in data 5 agosto 2025; ove occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 156/2024/R/gas, unitamente all'allegato A alla stessa, oltre che della delibera ARERA 448/2022/R/GAS e del Documento per la consultazione 41/2023/R/GAS e della delibera ARERA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A2A s.p.a. per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente della Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell’autorità 156/2024/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, di chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto del gas per i clienti a maggior consumo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia n. 440/2020 e n. 650/2024, confermate la prima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6096/2022, sostenendo che la deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas avesse nuovamente eluso il giudicato. Le precedenti pronunce avevano imposto all’Autorità di dare attuazione all’art. 38, comma 2-bis, d.l. n. 83/2012, introducendo misure di maggiore flessibilità ed economicità del servizio di trasporto del gas a favore dei soggetti alto consumanti. La ricorrente ha dedotto che ARERA, dopo avere ipotizzato una misura tariffaria agevolativa e aver ricevuto dalla Commissione europea una valutazione negativa in materia di aiuti di Stato, non avrebbe potuto limitarsi a chiudere automaticamente il procedimento, ma avrebbe dovuto esaminare misure alternative e motivare l’eventuale impossibilità di adottarle. Sono state inoltre proposte, in via subordinata, domande di annullamento della deliberazione e degli atti connessi e una domanda risarcitoria per mancata o inesatta esecuzione del giudicato. A2A s.p.a., altro soggetto alto consumante, ha proposto ricorso incidentale contro le deliberazioni n. 156/2024/R/Gas e n. 400/2025/R/Gas, contestando che l’agevolazione fosse stata ipotizzata a beneficio soltanto degli operatori che avevano impugnato il precedente metodo tariffario, con lesione delle dinamiche concorrenziali. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio l’inimpugnabilità della deliberazione n. 156/2024/R/Gas quale atto endoprocedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ritenendo che la sentenza n. 650/2024 imponesse ad ARERA non soltanto di notificare alla Commissione europea la misura prospettata nel documento di consultazione n. 41/2023/R/Gas, ma anche di individuare e valutare misure alternative qualora quella ipotizzata fosse risultata incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La deliberazione n. 400/2025/R/Gas, limitandosi a chiudere il procedimento dopo il parere negativo della Commissione senza verificare ulteriori soluzioni né chiarire le ragioni della loro impraticabilità, è stata ritenuta contrastante con il giudicato e quindi nulla ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990. ARERA è stata condannata a riavviare il procedimento, a compiere ogni sforzo esigibile secondo buona fede per individuare misure alternative compatibili con il diritto dell’Unione e ad assegnare alla ricorrente un termine per formulare proposte concrete, da valutare motivatamente. Il TAR non ha fissato un termine per la conclusione del procedimento, essendo possibile un nuovo coinvolgimento della Commissione europea, e non ha nominato un commissario ad acta. L’azione di annullamento è stata dichiarata improcedibile perché assorbita dall’accoglimento dell’ottemperanza; sono state parimenti non esaminate le censure ordinarie sulla vincolatività della comunicazione della Commissione e sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato, nonché la domanda risarcitoria subordinata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: la deliberazione n. 156/2024/R/Gas aveva natura endoprocedimentale e non determinava un interesse attuale all’impugnazione, mentre la deliberazione n. 400/2025/R/Gas non disciplinava l’ambito soggettivo dell’agevolazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 38, comma 2-bis, d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012
La disposizione imponeva l’introduzione di un sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale ispirato a criteri di maggiore flessibilità ed economicità a vantaggio dei soggetti alto consumanti.
art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990
La deliberazione adottata in contrasto con le statuizioni del giudicato è stata qualificata come nulla per violazione o elusione dello stesso.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento dei danni connessi alla mancata o inesatta esecuzione del giudicato, non esaminata per il suo carattere subordinato.
art. 32, comma 1, c.p.a.
È stato applicato per la conversione del rito, in ragione della compresenza di domande soggette a riti diversi.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
La disposizione è stata richiamata in relazione alla comunicazione alla Commissione europea della misura tariffaria prospettata e alla necessità di considerare l’eventuale valutazione negativa nel procedimento di ottemperanza.
art. 29, paragrafi 1 e 2, regolamento UE 2015/1589
Ha disciplinato la partecipazione della Commissione europea al giudizio mediante osservazioni scritte e orali.
Massime di principio
- Quando il giudicato impone a un’autorità amministrativa di individuare una misura compatibile con il diritto dell’Unione, la mera verifica negativa di una soluzione inizialmente ipotizzata non consente di arrestare automaticamente il procedimento: l’amministrazione deve esaminare misure alternative ragionevolmente praticabili e motivare specificamente l’eventuale impossibilità di procedere.
- L’ottemperanza richiede all’amministrazione di compiere ogni sforzo esigibile secondo buona fede per dare attuazione effettiva al giudicato, anche mediante la riedizione dell’attività amministrativa e la valutazione di proposte concrete formulate dal soggetto interessato.
- La chiusura di un procedimento in violazione delle prescrizioni conformative contenute nel giudicato integra violazione o elusione del giudicato e determina la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990.
- L’accoglimento dell’azione di ottemperanza rende improcedibile l’azione di annullamento proposta contro il medesimo atto quando le censure di annullamento riguardano profili ulteriori rispetto alla violazione del giudicato.
- Un atto meramente endoprocedimentale, che si limita a ipotizzare una misura senza produrre effetti lesivi attuali e senza definire il procedimento, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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