Cassazione Civile, Sentenza n. 9941/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia è stata estinta per cessazione della materia del contendere perché la contribuente ha accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119/2018, con accettazione da parte di Riscossione Sicilia S.p.A. e pagamento delle somme richieste. Pertanto il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza decidere nel merito delle questioni tributarie sottoposte.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2005-2007 per un'unità commerciale nel "Centro commerciale Tremestieri". La ricorrente sosteneva che nell'immobile si producevano rifiuti speciali sottratti alla privativa comunale e quindi non soggetti a TARSU; il Comune invece pretendeva il tributo, rilevando l'assenza della dichiarazione prevista per ottenere l'esenzione (art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993) e invocando i criteri di assimilazione previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento comunale.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 119 del 2018
Consente la definizione agevolata dei tributi con estinzione del contenzioso se il contribuente presenta istanza accettata e provvede al pagamento; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio.
art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Riferimento alla norma che disciplina le esenzioni/riconoscimenti relativi alla tassa sui rifiuti; la CTR aveva ritenuto che l'assenza della dichiarazione da parte del contribuente impedisse il riconoscimento dell'esenzione invocata.
artt. 10 e 11 del Regolamento comunale
Prevedono i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; la CTR li aveva richiamati per giustificare l'assoggettamento a TARSU dell'immobile in contestazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119/2018, se correttamente attivata e pagata, estingue il contenzioso per cessazione della materia del contendere senza che il giudice entri nel merito.
- L'estinzione per definizione agevolata non costituisce pronuncia sulla fondatezza delle pretese tributarie: risolve il procedimento per sopravvenuta mancanza d'interesse delle parti.
- Per far valere l'esenzione dalla tassa sui rifiuti per produzione di rifiuti speciali è cruciale rispettare eventuali formalità dichiarative previste dalla normativa (es. art. 62 d.lgs. n. 507/1993); l'assenza della dichiarazione può legittimare accertamenti.
- I regolamenti comunali che fissano criteri di assimilazione possono determinare l'assoggettamento al tributo: in controversie simili è necessario valutare sia la normazione comunale che la concreta natura e gestione dei rifiuti prodotti.
- Il giudicato esterno tra parti diverse non è automaticamente estensibile ad altri soggetti; le decisioni tra terzi non vincolano chi non era parte del giudizio originario.
- In contenziosi tributari è opportuno valutare sin dall'inizio l'opportunità di definizione agevolata quando prevista, perché può offrire una via di soluzione rapida evitando il rischio di soccombenza nel merito.
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